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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 giugno 1945, n. 515

Proroga della convenzione 10 febbraio 1943 per la riscossione dei contributi unificati in agricoltura dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura. (045U0515)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/09/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  26-9-1945 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, sulla unificazione dei contributi sociali in agricoltura, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 2 giugno 1939, n. 739;
Visti i Regi decreti 24 settembre 1940, n. 1949, e 24 settembre 1940, n. 1951, contenenti le norme per l'accertamento, la riscossione e il versamento dei contributi sociali in agricoltura;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e foreste; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



La convenzione 10 febbraio 1943 per la riscossione dei contributi unificati in agricoltura stipulata in esecuzione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, quale risulta nel testo di cui all'allegato firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, prorogata per gli anni 1945 e 1946.