stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1945, n. 440

Proroga dei termini per la protezione delle opere dell'ingegno e dei prodotti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. (045U0440)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
Testo in vigore dal: 17-8-1945
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        Principe di Piemonte 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto
di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio; 
  Visto il R. decreto  19  maggio  1942,  n.  1369,  che  approva  il
regolamento per l'esecuzione della legge suddetta; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151.; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  Primo
Ministro Segretario di Stato, di concerto  con  i  Ministri  per  gli
affari esteri, per la grazia e giustizia e per le finanze; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  La durata  dei  diritti  di  utilizzazione  economica  delle  opere
dell'ingegno accordati  dalla  legge  22  aprile  1941,  n.  633,  e'
prorogata di sei anni per tutte le  opere  pubblicate  e  non  ancora
cadute in pubblico  dominio  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.