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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1945, n. 440

Proroga dei termini per la protezione delle opere dell'ingegno e dei prodotti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. (045U0440)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  17-8-1945

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio;
Visto il R. decreto 19 maggio 1942, n. 1369, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia e per le finanze; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



La durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno accordati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, è prorogata di sei anni per tutte le opere pubblicate e non ancora cadute in pubblico dominio alla data di entrata in vigore del presente decreto.