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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 giugno 1945, n. 424

Provvedimenti in materia di imposte dirette. (045U0424)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 8-8-1945
al: 30-7-1946
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto il testo unico delle leggi sulla  riscossione  delle  imposte
dirette approvato  con  R.  decreto  17  ottobre  1922,  n.  1401,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19  ottobre  1944,  n.
351, concernente provvedimenti a favore degli esattori delle  imposte
per le maggiori spese di riscossione; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19  ottobre  1944,  n.
325, concernente modificazioni alla  costituzione  delle  Commissioni
istituite presso le Intendenze ed  il  Ministero  delle  finanze  per
l'esame delle domande di rimborso a titolo di inesigibilita'; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19  ottobre  1944,  n.
326, concernente la liquidazione a stralcio delle  quote  inesigibili
delle imposte dirette; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per le  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro per il tesoro; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli esattori delle imposte dirette che  con  la  misura  dell'aggio
spettante sulle riscossioni effettuate nell'anno  1945,  non  abbiano
percepito, in detto anno, un aggio complessivo pari al 290 per cento,
per le esattorie aventi nel 1945 un carico oltre i 5 milioni,  ed  al
310 per cento per quelle  con  carico  fino  a  5  milioni,  rispetto
all'aggio corrispondente ai carichi dell'anno 1943, hanno diritto  di
ottenere la differenza dallo Stato.