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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 giugno 1945, n. 424

Provvedimenti in materia di imposte dirette. (045U0424)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  8-8-1945 al: 30-7-1946
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351, concernente provvedimenti a favore degli esattori delle imposte per le maggiori spese di riscossione;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 325, concernente modificazioni alla costituzione delle Commissioni istituite presso le Intendenze ed il Ministero delle finanze per l'esame delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 326, concernente la liquidazione a stralcio delle quote inesigibili delle imposte dirette;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Gli esattori delle imposte dirette che con la misura dell'aggio spettante sulle riscossioni effettuate nell'anno 1945, non abbiano percepito, in detto anno, un aggio complessivo pari al 290 per cento, per le esattorie aventi nel 1945 un carico oltre i 5 milioni, ed al 310 per cento per quelle con carico fino a 5 milioni, rispetto all'aggio corrispondente ai carichi dell'anno 1943, hanno diritto di ottenere la differenza dallo Stato.