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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1 marzo 1945, n. 177

Corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali. (045U0177)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  13-5-1945 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, con il Ministro per il tesoro e con i Ministri per le finanze e per la marina; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Con decorrenza dal 1° gennaio 1945 è dovuto un assegno integrativo della pensione, ai titolari di pensioni di invalidità e vecchiaia e di quelle ai superstiti, liquidate o da liquidarsi in base all'assicurazione obbligatoria di cui ai R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e al R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, e in base ad altre forme di previdenza obbligatoria sostitutive dell'assicurazione predetta.

Sono considerate come forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa quelle che saranno riconosciute come tali con decreti Luogotenenziali, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con quello per il tesoro e, per quanto riguarda la previdenza marinara, di concerto con quello per la marina. Cogli stessi decreti saranno stabilite le norme anche di ordine integrativo necessarie per l'applicazione del presente decreto.