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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1 marzo 1945, n. 110

Istituzione di un Alto Commissariato per i reduci. (045U0110)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  8-4-1945 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 850, che ha istituito l'Ufficio per l'assistenza ai reduci di guerra e alle famiglie dei caduti, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 107, concernente l'istituzione di un Alto Commissariato per i prigionieri di guerra;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 137, che istituisce un Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra;
Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395, che istituisce il Ministero dell'Italia occupata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per l'industria, il commercio e il lavoro e per l'Italia occupata; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



È istituito un Alto Commissariato per i reduci.

L'Alto Commissario è nominato con decreto Luogotenenziale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio medesimo.

Nelle stesse forme possono essere nominati uno o più Alti Commissari aggiunti.