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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1 marzo 1945, n. 110

Istituzione di un Alto Commissariato per i reduci. (045U0110)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 8-4-1945
al: 15-12-2009
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il R. decreto 19  aprile  1923,  n.  850,  che  ha  istituito
l'Ufficio per l'assistenza ai reduci di guerra e  alle  famiglie  dei
caduti, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
  Visto il R.  decreto-legge  6  aprile  1944,  n.  107,  concernente
l'istituzione di un Alto Commissariato per i prigionieri di guerra; 
 
  Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 137, che istituisce un
Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale  dei  profughi
di guerra; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 12  dicembre  1944,  n.  395,  che
istituisce il Ministero dell'Italia occupata; 
 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  Primo
Ministro Segretario di Stato e Ministro per  l'interno,  di  concerto
con i Ministri Segretari di Stato  per  gli  affari  esteri,  per  il
tesoro, per la guerra, per  la  marina,  per  l'aeronautica,  per  la
pubblica istruzione, per l'industria, il commercio e il lavoro e  per
l'Italia occupata; 
 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' istituito un Alto Commissariato per i reduci. 
 
  L'Alto Commissario e'  nominato  con  decreto  Luogotenenziale,  su
proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
Consiglio medesimo. 
 
  Nelle  stesse  forme  possono  essere  nominati  uno  o  piu'  Alti
Commissari aggiunti.