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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 novembre 1944, n. 386

Disposizioni concernenti le missioni continuative dei dipendenti statali. (044U0386)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  10-1-1945 al: 27-6-1945
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UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro pel tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



L'art. 9 del R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, è sostituito dal seguente:

«Non compete alcuna indennità di soggiorno per il periodo di missione in una stessa località il quale ecceda, i primi 180 giorni.

La missione nella stessa località che per motivi di servizio venga interrotta una o più volte si considera continuativa agli effetti della graduale riduzione della indennità qualora l'interruzione o le interruzioni, compresi i giorni di viaggio, siano di durata inferiore a 60 giorni.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se nella stessa località di missione vengano esplicati incarichi diversi».