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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 326

Liquidazione a stralcio delle quote inesigibili di imposte dirette. (044U0326)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/11/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  25-11-1944 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette, approvato col R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, le successive modifiche nonché il regolamento per l'applicazione del testo unico anzidetto approvato col R. decreto 15 settembre 1923, n. 2090;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue

Art. 1



Per il complessivo ammontare delle quote inesigibili, iscritte sui ruoli degli anni 1942 e precedenti, l'esattore ed il ricevitore provinciale hanno la facoltà di chiedere la liquidazione a stralcio.

La facoltà anzidetta può essere esercitata solo per le quote comprese in domande tempestivamente presentate alla data di pubblicazione del presente decreto, la cui procedura, a giudizio dell'Amministrazione sia esaurita e sulle quali non sia stato ancora emesso il giudizio di primo grado.

La liquidazione a stralcio si concede anche per quelle domande la cui documentazione sia andata distrutta per effetto di eventi bellici.

Le relative domande devono essere presentate all'Intendente di finanza per tramite dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette o dell'ente interessato entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, a pena di decadenza.