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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 326

Liquidazione a stralcio delle quote inesigibili di imposte dirette. (044U0326)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/11/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 25-11-1944
al: 15-12-2009
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        Principe di Piemonte 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il testo unico della legge sulla  riscossione  delle  imposte
dirette, approvato col R.  decreto  17  ottobre  1922,  n.  1401,  le
successive modifiche nonche' il regolamento  per  l'applicazione  del
testo unico anzidetto approvato col R. decreto 15 settembre 1923,  n.
2090; 
 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue 
 
 
                               Art. 1. 
 
  Per il complessivo ammontare delle quote inesigibili, iscritte  sui
ruoli degli anni 1942  e  precedenti,  l'esattore  ed  il  ricevitore
provinciale hanno la facolta' di chiedere la liquidazione a stralcio. 
 
  La facolta' anzidetta puo' essere  esercitata  solo  per  le  quote
comprese  in  domande  tempestivamente  presentate   alla   data   di
pubblicazione del presente decreto,  la  cui  procedura,  a  giudizio
dell'Amministrazione sia esaurita e sulle quali non sia stato  ancora
emesso il giudizio di primo grado. 
 
  La liquidazione a stralcio si concede anche per quelle  domande  la
cui  documentazione  sia  andata  distrutta  per  effetto  di  eventi
bellici. 
 
  Le relative domande  devono  essere  presentate  all'Intendente  di
finanza per tramite dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette o
dell'ente interessato entro novanta giorni  dalla  pubblicazione  del
presente decreto, a pena di decadenza.