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REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1944, n. 186

Soppressione del divieto per le donne di impartire alcuni insegnamenti e di assumere alcuni uffici direttivi negli istituti di istruzione media. (044U0186)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/09/1944.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  8-9-1944 al: 11-6-1945
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono abrogate tutte le disposizioni di leggi e regolamenti che escludono le donne dalla nomina a dirigente od insegnante di istituti medi di istruzione di primo e di secondo grado, e di scuole medie, di istituti medi pareggiati, di Regie scuole o Regi istituti di istruzione media tecnica; dalla nomina ad insegnante di alcune materie nei licei e negli istituti di istruzione tecnica; dagli esami di abilitazione a tali insegnamenti; dai concorsi a tali cattedre, nonché dalla nomina ad assistente, capo officina e sottocapo officina nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche industriali; segretario nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche, industriali e commerciali; tecnico agrario, segretario, censore e prefetto di disciplina nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche agrarie.

Cessano pertanto di aver vigore i divieti di cui all'art. 12 secondo comma del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054; all'art. 50 secondo comma del R. decreto 6 giugno 1925, n. 1084; all'art. 11 del R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2480; all'art. 6 terzo comma del decreto 28 settembre 1934, n. 1680; all'art. 10 del R. decreto 16 ottobre 1934, n. 1840; all'art. 9 ultimo comma della legge 1° luglio 1940, n. 899.