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REGIO DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 137

Istituzione di un Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra. (044U0137)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/06/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  6-6-1944 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il decreto luogotenenziale 18 novembre 1917, n. 1897, che istituiva un Alto Commissario per i profughi di guerra;
Visto il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1179, che erigeva il Commissariato anzidetto in organo autonomo di amministrazione centrale attiva per l'assistenza dei profughi di guerra e la tutela degli interessi collettivi delle provincie invase dal nemico;
Visto il R. decreto 19 gennaio 1919, n. 41, che istituiva fino ad un anno dopo la pubblicazione della pace il Ministero delle terre liberate e sopprimeva il detto Alto Commissario;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, 129;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa coi Ministri dell'Interno e delle Finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È istituito, in via temporanea, un Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra.

L'Alto Commissariato è organo autonomo di amministrazione centrale attiva, direttamente collegato col Presidente del Consiglio dei Ministri.