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REGIO DECRETO-LEGGE 9 agosto 1943, n. 720

Devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza. (043U0720)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/08/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-8-1943 al: 28-7-1944
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta assoluta necessità di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Primo Ministro, Capo del Governo, e del Ministro per la grazia e giustizia, di intesa con i Ministri per l'interno e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per i fatti costituenti reato, sono devoluti allo Stato i beni mobili ed immobili appartenenti a persone le quali, avendo coperto pubbliche cariche o esercitato attività politica durante il periodo decorso dal 28 ottobre 1922 al 24 luglio 1943, abbiano conseguito un rapido rilevante accrescimento del loro patrimonio, di cui non sia data giustificazione.
La disposizione del commna precedente si applica anche riguardo ai beni mobili ed immobili appartenenti al coniuge o ad altri componenti della famiglia o comunque posseduti per interposta persona.
La disposizione medesima si applica altresì agli eredi ed ai legatari delle persone indicate nei commi precedenti.