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REGIO DECRETO-LEGGE 9 agosto 1943, n. 720

Devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza. (043U0720)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/08/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 16-8-1943
al: 28-7-1944
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
          PER GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 18, comma 1, della legge 19 gennaio 1939, n. 129; 
  Ritenuta assoluta necessita' di provvedere; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Primo Ministro, Capo del Governo, e del Ministro
per la grazia e giustizia, di intesa con i Ministri per  l'interno  e
per le finanze; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Indipendentemente dall'esercizio dell'azione  penale  per  i  fatti
costituenti reato, sono devoluti allo Stato i beni mobili ed immobili
appartenenti a persone le quali, avendo coperto pubbliche  cariche  o
esercitato attivita' politica  durante  il  periodo  decorso  dal  28
ottobre  1922  al  24  luglio  1943,  abbiano  conseguito  un  rapido
rilevante accrescimento del loro patrimonio,  di  cui  non  sia  data
giustificazione. 
  La disposizione del commna precedente si applica anche riguardo  ai
beni mobili ed immobili appartenenti al coniuge o ad altri componenti
della famiglia o comunque posseduti per interposta persona. 
  La disposizione medesima si  applica  altresi'  agli  eredi  ed  ai
legatari delle persone indicate nei commi precedenti.