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REGIO DECRETO-LEGGE 18 marzo 1943, n. 126

Aumento delle pensioni e dei contributi dell'assicurazione invalidità e vecchiaia (043U0126)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  31-3-1943 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129, sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;
Ritenuto lo stato di necessita per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, e del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario del Partito e con ì Ministri per le finanze, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La misura dei contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia, stabilita dalle tabelle A, B, C, D, allegate al R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, è aumentata del 50 per cento.

I contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia sono per due terzi a carico del datore di lavoro e per un terzo a carico del lavoratore.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti avranno applicazione per i contributi relativi ai periodi di paga con scadenza successiva al 31 marzo 1943-XXI.