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REGIO DECRETO-LEGGE 18 marzo 1943, n. 126

Aumento delle pensioni e dei contributi dell'assicurazione invalidità e vecchiaia (043U0126)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 31-3-1943
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129, sulla
istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni; 
 
  Ritenuto lo stato di necessita per causa di guerra; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE  del  Fascismo,  Capo  del  Governo,  Primo
Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, e del  Ministro
Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il  Ministro
Segretario del Partito e con i' Ministri per le finanze, per l'Africa
Italiana, per la grazia e  giustizia,  per  i  lavori  pubblici,  per
l'agricoltura e le foreste e per le comunicazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La  misura  dei   contributi   per   l'assicurazione   obbligatoria
invalidita' e vecchiaia, stabilita dalle tabelle A, B, C, D, allegate
al  R.  decreto-legge  14  aprile  1939,  n.  636,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, e'  aumentata
del 50 per cento. 
 
  I  contributi  per  l'assicurazione  obbligatoria   invalidita'   e
vecchiaia sono per due terzi a carico del datore di lavoro e  per  un
terzo a carico del lavoratore. 
 
  Le disposizioni di cui ai commi precedenti avranno applicazione per
i contributi relativi ai periodi di paga con scadenza  successiva  al
31 marzo 1943-XXI.