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LEGGE 14 gennaio 1943, n. 2

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto legge 21 maggio 1942-XX, n. 520, che autorizza l'emissione di buoni del Tesoro, serie speciale 3 per cento, da collocarsi in occasione della costituzione e degli aumenti di capitale delle società per azioni (043U0002)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/09/1943)
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Testo in vigore dal: 6-9-1943
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
 
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a  mezzo  delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
Articolo unico. 
 
E' convertito in legge il R. decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 520,
con  nuovo  titolo  e  testo,  come  segue:  «  Emissione  di   buoni
quinquennali del Tesoro, serie speciale 3 per cento, da collocarsi in
occasione della  costituzione  e  degli  aumenti  di  capitale  delle
societa' per azioni ». 
 
Art. 1. - Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad emettere  alla
pari, senza limiti di  importo,  una  serie  speciale  di  buoni  del
Tesoro, nominativi, senza premio, rimborsabili  entro  il  1°  luglio
1947-XXV, fruttanti l'interesse annuo di lire tre per ogni cento lire
di capitale nominale a partire dal 1° luglio 1942-XX, esente da  ogni
imposta presente e futura, pagabile  a  rate  semestrali  posticipate
scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno. 
 
I buoni di cui al comma precedente non possono essere trasferiti,  se
non per causa di morte delle persone fisiche, ovvero per scioglimento
e fusione di societa' ed enti, intestatari  dei  titoli  stessi,  ne'
possono essere sequestrati o  sottoposti  ad  ipoteche  e  vincoli  o
formare oggetto di operazioni di anticipazione o di  costituzione  di
depositi cauzionali. 
 
Gli interessi dei buoni del Tesoro da cui al presente decreto possono
essere  distribuiti  ai  soci  in  aggiunta  al  limite  massimo  del
dividendo ripartibile ed in esenzione dell'imposta cedolare. 
 
Con decreti del Ministro per le finanze saranno fissate le  modalita'
di sottoscrizione e le caratteristiche dei  titoli  da  emettersi  in
base al presente  decreto  e  sara'  provveduto  alle  variazioni  da
introdursi nei bilanci dell'entrata e della spesa, in dipendenza  del
decreto stesso. 
 
Art.  2.  -  Le  ricevute,  i  certificati  provvisori  ed  i  titoli
definitivi da emettersi in  dipendenza  del  presente  decreto,  sono
esenti  da  ogni  tassa  di  registro  e  bollo,  e  di   concessioni
governative. 
 
Parimenti tutti gli atti e documenti comunque necessari per la  detta
operazione di emissione di buoni quinquennali, di cui al primo  comma
dell'art.  1,  sono  esenti  da  tasse  di  bollo  e  di  concessione
governativa,  e,  ove  ne  occorra  la  registrazione,  questa  sara'
eseguita gratuitamente. 
 
La spedizione dei certificati provvisori  e  dei  titoli  definitivi,
anche se occorra l'intervento delle  filiali  della  Banca  d'Italia,
sara' effettuata in esenzione delle tasse postali, salva l'osservanza
delle formalita' che verranno a tale uopo stabilite. 
 
((2)) 
 
Ordiniamo che la  presente,  munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
incerta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
Data a Roma, addi' 14 gennaio 1943-XXI 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
 
                                          MUSSOLINI - DI REVEL - HOST 
 
 
                                             VENTURI - RICCI - GRANDI 
 
 
Visto, il Guardasigilli: GRANDI 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il  Regio  D.L.  19  agosto  1943,  n.   738,   convertito,   senza
modificazioni, dalla L. 5 maggio  1949,  n.  178,  ha  disposto  (con
l'art. 10, comma 8) che "Le disposizioni della legge 14 gennaio 1943,
n. 2, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli  1  e  2,  sona
abrogate".