stai visualizzando l'atto

LEGGE 14 gennaio 1943, n. 2

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto legge 21 maggio 1942-XX, n. 520, che autorizza l'emissione di buoni del Tesoro, serie speciale 3 per cento, da collocarsi in occasione della costituzione e degli aumenti di capitale delle società per azioni (043U0002)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/09/1943)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  29-1-1943 al: 23-4-1943
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



I buoni di cui al comma precedente non possono essere trasferiti, se non per causa di morte delle persone fisiche, ovvero per scioglimento e fusione di società ed enti, intestatari dei titoli stessi, né possono essere sequestrati o sottoposti ad ipoteche e vincoli o formare oggetto di operazioni di anticipazione o di costituzione di depositi cauzionali.

Gli interessi dei buoni del Tesoro da cui al presente decreto possono essere distribuiti ai soci in aggiunta al limite massimo del dividendo ripartibile ed in esenzione dell'imposta cedolare.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno fissate le modalità di sottoscrizione e le caratteristiche dei titoli da emettersi in base al presente decreto e sarà provveduto alle variazioni da introdursi nei bilanci dell'entrata e della spesa, in dipendenza del decreto stesso.

Art. 2. - Le ricevute, i certificati provvisori ed i titoli definitivi da emettersi in dipendenza del presente decreto, sono esenti da ogni tassa di registro e bollo, e di concessioni governative.

Parimenti tutti gli atti e documenti comunque necessari per la detta operazione di emissione di buoni quinquennali, di cui al primo comma dell'art. 1, sono esenti da tasse di bollo e di concessione governativa, e, ove ne occorra la registrazione, questa sarà eseguita gratuitamente.

La spedizione dei certificati provvisori e dei titoli definitivi, anche se occorra l'intervento delle filiali della Banca d'Italia, sarà effettuata in esenzione delle tasse postali, salva l'osservanza delle formalità che verranno a tale uopo stabilite.

Art. 3. - È fatto obbligo alle società di cui ai capi da III a VII del titolo V del Libro del lavoro del Codice civile, che saranno costituite dopo la pubblicazione del presente decreto, di investire nei buoni di cui all'art. 1, una somma pari al 20 per cento del loro capitale versato in numerario.

L'investimento dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito dell'atto costitutivo, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e, per i versamenti successivi, entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per i medesimi.

Nel caso di fusione mediante costituzione di una nuova società, le disposizioni del presente articolo si applicano ai versamenti in numerario di nuovo capitale.

Art. 4. - Le società di cui ai capi da III a VII del titolo V del Libro del lavoro che intendano, dopo la pubblicazione del presente decreto, procedere ad aumenti di capitale con versamenti in numerario, anche se deliberati e autorizzati precedentemente, devono emettere le nuove azioni con un sopraprezzo da imputare a riserva, pari alla differenza tra il valore nominale ed il valore di mercato determinato in base alla media dei prezzi di compenso delle azioni nelle varie borse del Regno alla fine del mese antecedente alla data della deliberazione assembleare dell'aumento di capitale, diminuito di uno scarto massimo del 10 per cento.

Le società stesse debbono inoltre investire nei buoni del Tesoro di cui all'art. 1, un importo pari al 20 per cento delle somme che ad esse saranno versate per l'aumento del capitale dai sottoscrittori o dai soci, compreso il sopraprezzo delle azioni di cui al comma precedente.

L'investimento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per il versamento delle somme dovute dai sottoscrittori o dai soci.

Art. 5. - Ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente, nel caso in cui le azioni non siano quotate in borsa, come pure nel caso in cui, pur essendo quotate in borsa non abbiano riportato, nell'anno in cui ha luogo l'emissione, contrattazioni in borsa a contanti o a termine o abbiano riportato contrattazioni che a parere insindacabile del Ministero delle finanze, per le speciali circostanze in cui si sono effettuate, non siano idonee alla determinazione del valore dei titoli, il sopraprezzo sarà determinato dalla differenza fra il valore nominale delle azioni e quello risultante da apposita valutazione dei titoli, da effettuarsi, con riferimento al mese che precede quello in cui ha avuto luogo la deliberazione dell'aumento del capitale, a norma del Regio decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, diminuito di uno scarto massimo del 10 per cento.

Art. 6. - Le disposizioni dell'art. 4 non si applicano agli aumenti di capitale deliberati per facilitare le fusioni e le concentrazioni di società ed in occasione di queste, a condizione che l'aumento non sia superiore alla somma del capitale delle società fuse o incorporate. Qualora la fusione o la concentrazione abbia luogo mediante assegnazione, in opzione, da parte della società incorporante, ai propri azionisti, di azioni delle società da incorporare, tale assegnazione è soggetta alla imposta sul plusvalore, e alla sovrimposta di negoziazione di cui al testo unico approvato con R. decreto 9 marzo 1942-XX, n. 357.

Nei casi di cui all'art. 5 per l'applicazione di detti tributi, si assume come valore di cessione quello risultante da apposita valutazione dei titoli da effettuarsi, con riferimento al mese che precede quello in cui ha avuto luogo la deliberazione dell'aumento del capitale, a norma del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, numero 739.

Nei casi di cui al comma precedente, l'ultima valutazione definitiva agli effetti dell'imposta di negoziazione da assumere come valore di riferimento nella ipotesi prevista dalla lettera b) dell'art. 10 del testo unico approvato con R. decreto 9 marzo 1942-XX, n. 357, non può essere posteriore a quella del 1940 agli effetti dell'imposta di negoziazione per l'anno 1941.

Art. 7. - Sono vietati i passaggi, sotto qualsiasi forma, di riserve a capitale e la distribuzione di azioni o altre attività, sociali a titolo parzialmente o totalmente gratuito.

Art. 8. - Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli aumenti di capitale fino a concorrenza dell'ammontare delle somme impiegate :

a) per concorrere agli aumenti di capitale di altre società italiane in proporzione delle partecipazioni che la società, che aumenta il proprio capitale, avesse nelle società medesime, giusta le risultanze dell'ultimo bilancio;

b) per reintegrare svalutazioni del capitale deliberate dopo il 10 giugno 1940-XVIII, allo scopo di sanare perdite patrimoniali.

Sono inoltre esenti dagli obblighi imposti dal presente decreto gli aumenti di capitale deliberati, a sensi degli articoli 30 e 31 del R. decreto-legge 15 ottobre 1937-XV, n. 1729, convertito dalla legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 19, nel termine fissato dall'art. 3 della legge 18 aprile 1941-XIX, n. 277.

Art. 9. - È in facoltà del Ministro per le finanze di disporre, con suo decreto, nei casi in cui, a suo insindacabile giudizio, ricorrano particolari ragioni che giustificano una deroga alle disposizioni del presente decreto relativamente alla costituzione di società o di aumenti di capitali interessanti la produzione bellica, su attestazione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, che gli investimenti in buoni del Tesoro previsti dagli articoli precedenti siano sostituiti dal versamento di una somma corrispondente in un conto fruttifero vincolato presso la Regia tesoreria.

La Regia tesoreria è autorizzata a ricevere le somme relative ed a corrispondere su di esse l'interesse annuo del 3 per cento, netto dell'imposta di ricchezza mobile, pagabile alla fine di ciascun anno solare.

Con lo stesso decreto, di cui al comma 1° il Ministro per le finanze stabilirà le condizioni, le modalità ed i termini per lo svincolo dei depositi previsti dal presente articolo.

Art. 10. - Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle società cooperative che abbiano un capitale superiore ai cinque milioni.

Art. 11 - Le società che non provvederanno ad effettuare gli investimenti prescritti dal presente decreto nei termini stabiliti, dovranno pagare gli interessi di mora, in misura del 7 per cento in ragione d'anno.

Contro le società inadempienti si agirà con la procedura stabilita per la riscossione dei tributi erariali.

Il Ministro per le finanze stabilirà, con suo decreto, la data con cui il presente provvedimento cesserà di aver vigore, data che sarà compresa entro un anno dalla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia incerta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE


MUSSOLINI - DI REVEL - HOST


VENTURI - RICCI - GRANDI


Visto, il Guardasigilli: GRANDI