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LEGGE 30 marzo 1942, n. 511

Modificazioni alla legge 10 giugno 1937-XV, n. 1139, relativa alla formazione dell'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche. (042U0511)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/06/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  11-6-1942 al: 21-12-2008
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Art. 1



L'Albo è obbligatorio per le Amministrazioni dello Stato e degli altri Enti pubblici e per le Amministrazioni parastatali, per gli appalti dei lavori di importo superiore alle lire 100.000. Per i lavori di importo inferiore, le dette Amministrazioni hanno facoltà di affidarli anche ad imprese non iscritte.

Le Amministrazioni di cui al comma precedente potranno rivolgersi ad imprenditori idonei non iscritti solo nel caso di lavori speciali per i quali non figurino nell'Albo ditte particolarmente attrezzate per i lavori stessi.

Gli appaltatori iscritti nell'Albo, sia che partecipino alle licitazioni private, sia che concorrano ad aste pubbliche, sono esonerati dall'obbligo di presentare il certificato di idoneità tecnica e gli altri documenti prescritti dalle vigenti disposizioni ad eccezione del certificato generale del casellario giudiziario per le ditte e del certificato di cui alla lettera f) dell'art. 4 per le società commerciali.

Art. 2. - Gli appaltatori di opere pubbliche sono iscritti nell'Albo in ordine alfabetico, con l'indicazione, per ciascuno di essi, della sede legale, della specializzazione dei lavori e dell'importo di iscrizione in rapporto alla idoneità tecnica e alla potenzialità finanziaria.

La classifica in rapporto a tale idoneità e potenzialità, è stabilita come appresso:




Iscrizione d'import

a) fino a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 200.000

b) fino a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 500.000

c) fino a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.000.000

d) fino a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3.000.000

e) fino a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5.000.000

f) fino a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »10.000.000

g) fino a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 20.000.000

h) fino a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 50.000.000

i) fino a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 100.000.000

l) fino a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 200.000.000



La iscrizione fino a L. 200.000.000 è ammessa unicamente per le specializzazioni « opere marittime » e « gallerie ». Per lavori di importo superiore a L. 100.000.000 e a L. 200.000.000 dovrà accertarsi mediante speciale istruttoria, al momento dell'appalto, che il concorrente iscritto per i detti importi massimi abbia attrezzatura e potenzialità, finanziaria adeguata allo scopo.

Agli appaltatori iscritti fino a L. 500.000 possono essere affidati soltanto lavori che si eseguono nel territorio della provincia in cui è compreso il comune dove essi hanno il loro domicilio oppure nei territori delle provincie limitrofe.

Qualunque sia l'importo dell'ottenuta classifica, agli appaltatori non possono essere affidati lavori di importo superiore a quello per cui sono iscritti, aumentato di un quinto.

Peraltro, agli effetti di tale divieto, non si procede al cumulo dei diversi lavori affidati in precedenza ed ancora da terminare, con quello in corso di appalto, ma ciascun lavoro è considerato distintamente in relazione al suo importo.

Gli appaltatori, eccettuati quelli d'opere marittime e gallerie, non possono assumere lavori di importo inferiore al ventesimo di quello della rispettiva classifica. Tale divieto non si applica ai lavori da eseguire a trattativa privata o mediante appalto-concorso.

Le suddette iscrizioni sono soggette a tassa annuale di concessione governativa nella misura seguente:



Iscrizione
d'importo Tassa

a) fino a . . . . . . . . . . . . . . . L. 200.000 L. 30

b) fino a . . . . . . . . . . . . . . . . . » 500.000 » 50

c) fino a . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.000.000 » 80

d) fino a . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3.000.000 » 100

e) fino a . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5.000.000 » 120

f) fino a . . . . . . . . . . . . . . . . . » 10.000.000 » 150

g) fino a . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 20.000.000 » 300

h) fino a . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 50.000.000 » 500

i) fino a . . .. . . . . . . . . . . . . . . . » 100.000.000 » 1000

l) fino a . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 200.000.000 » 2000



La tassa è riscossa in modo ordinario e non subisce alcun aumento per le ditte iscritte a più specializzazioni.

Per ottenere l'iscrizione nell'Albo i richiedenti devono produrre, oltre i documenti prescritti dall'art. 4, la quietanza comprovante il pagamento della tassa anzidetta. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli iscritti debbono presentare od inviare alla Segreteria di cui all'art. 5 la quietanza dell'eseguito pagamento della medesima tassa per l'anno solare successivo, nonché il certificato di iscrizione alla organizzazione sindacale competente allo scopo di mantenere in vigore l'iscrizione, ovvero una domanda in carta libera di cancellazione. L'Amministrazione dà notizia agli interessati dell'avvenuta presentazione della bolletta o della cancellazione dall'Albo.

Ove nel termine suddetto non sia presentata tale denuncia e comunque permanga l'iscrizione nell'Albo senza il pagamento della tassa, la ditta incorre nelle sanzioni previste dall'art. 9 della legge tributaria sulle concessioni governative, approvata con R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3279, modificata dall'art. 1 del R. decreto 26 marzo 1936-XIV, n. 1418, e la cancellazione viene operata d'ufficio.

Le ditte potranno ottenere l'elevazione della classifica di cui al comma secondo, dimostrando di avere eseguito nello stesso anno più lavori per un importo totale superiore alla propria classifica e di possedere una adeguata potenzialità finanziaria.

Non è ammessa domanda per ottenere la elevazione della classifica o l'estensione a nuove specializzazioni se non sia trascorso un anno dalla prima iscrizione o dall'ultima revisione.

Art. 3. - L'iscrizione degli appaltatori nell'Albo si effettua per le seguenti specializzazioni, tenuto conto della natura dei lavori e non dello scopo per il quale sono eseguiti:

a) lavori di terra e murari;
b) lavori edilizi in cemento armato;
c) lavori di restauri monumentali;
d) lavori idraulici, di acquedotti e fognature;
e) opere marittime;
f) opere a struttura metallica;
g) pavimentazioni stradali;
h) lavori di armamento ferroviario;
i) gallerie;
l) impianti meccanici ed elettrici;
m) impianti di conservazione e distribuzione di carburanti ed affini;
n) opere e forniture varie.
Per la specializzazione di «opere marittime» occorre dimostrare anche il possesso dei relativi mezzi d'opera, mediante certificati rilasciati dalle Capitanerie di porto o dagli Uffici del genio civile competenti per territorio, e per la specializzazione di «opere a struttura metallica» occorre dimostrare che si dispone di officine o stabilimenti idonei.

È ammessa l'iscrizione per più specializzazioni.

Non possono essere iscritti nell'Albo fornitori industriali o commercianti che si occupano soltanto occasionalmente della messa in opera dei loro prodotti, ad eccezione dei fornitori di pietrisco.

Art. 4. - Gli appaltatori di opere pubbliche, per ottenere la iscrizione nell'Albo, debbono comprovare il possesso di requisiti di ordine generale e di ordine tecnico professionale.

I requisiti di ordine generale si comprovano coi seguenti certificati:

a) certificato di cittadinanza italiana, o certificato di residenza da almeno dieci anni in Italia o nelle Colonie per gli stranieri imprenditori o amministratori di società commerciali legalmente costituite, purché appartengano a Stati che concedono analogo trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;

b) certificato generale del casellario giudiziale debitamente legalizzato e certificato di moralità rilasciato dal podestà e vidimato dal prefetto, entrambi di data non anteriore a tre mesi dalla domanda d'iscrizione;

c) certificato di iscrizione alle organizzazioni sindacali;
d) certificato dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa, comprovante l'attività specifica della ditta o società, nonché l'indicazione delle persone aventi facoltà di impegnarla legalmente;

e) certificato di idoneità morale e politica rilasciato dal prefetto, sentito il segretario federale del Partito Nazionale Fascista;

f) per le società commerciali, certificato della cancelleria del Tribunale competente; di data non anteriore a due mesi a quella della domanda di iscrizione, dal quale risulti che la società non trovasi in istato di liquidazione, fallimento o di concordato. Nel certificato dovrà essere anche indicato se eventualmente de suddette circostanze di fallimento odi concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore a tale data;

g) certificato dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, dal quale risulti il reddito di categoria B per il quale l'appaltatore è iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile. Se il richiedente non sia ancora iscritto a ruolo, in quanto non abbia iniziato l'attività di appaltatore di opere pubbliche per conto proprio, o comunque non sia ancora definito l'accertamento del relativo reddito, dovrà prodursi analoga dichiarazione dell'Ufficio predetto, in sostituzione del certificato.

I requisiti di idoneità tecnica si comprovano con un certificato dal quale risulti che l'imprenditore è stato addetto alla conduzione esecutiva di lavori pubblici analoghi a quelli per i quali chiede l'iscrizione.

Tale certificato è rilasciato, se trattasi di lavori eseguiti per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo in servizio attivo, di grado e con attribuzioni non inferiori a quello di ingegnere capo o di direttore d'ufficio. Non occorre attestato del prefetto anche per lavori d'importo fino a L. 100.000.

Qualora il funzionario che ha avuto l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da altro funzionario governativo avente la qualifica di ingegnere capo o di direttore d'ufficio, il quale certifichi, per propria scienza e sotto la sua personale responsabilità, che dopo aver fatto le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il richiedente è stato addetto alla conduzione esecutiva di lavori pubblici analoghi a quelli pei quali chiede l'iscrizione.

Allorquando si tratti di opere dipendenti da Enti locali o da Amministrazioni parastatali, il certificato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sopra richieste da confermarsi, sotto la propria responsabilità, da uno dei funzionari tecnici su designati.

Per la validità del certificato occorre che i lavori ai quali si riferisce siano stati ultimati non oltre 10 anni dalla data di presentazione della richiesta d'iscrizione. I lavori privati possono essere tenuti in calcolo per la valutazione della idoneità tecnica, in seguito a ricognizione e stima effettuata dai funzionari tecnici governativi richiesti del rilascio del certificato.

Possono essere iscritti all'Albo anche gli appaltatori che abbiano eseguito lavori pubblici all'estero. I certificati, previa la vidimazione dell'autorità consolare, formeranno oggetto di particolare istruttoria e saranno validi solo quando siano muniti del visto del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Qualora si richieda l'iscrizione di una società, i certificati di cui alle lettere a), b), c), debbono riferirsi a tutti i componenti, ove si tratti di società in nome collettivo, ai soci accomandatari per le società in accomandita, al presidente, al consigliere delegato o, comunque, alle persone cui è conferita la firma sociale, per le società per azioni.

Per le società cooperative e loro consorzi, i certificati di cui al precedente comma debbono riferirsi al presidente ed al direttore tecnico.

Per le società in nome collettivo e per quelle in accomandita, il certificato di idoneità, tecnica deve riferirsi ad uno o più dei soci per le prime, e ad uno o più soci accomandatari per le seconde.

Per le società per azioni l'idoneità tecnica deve comprovarsi nei riguardi del direttore tecnico. Per le società cooperative e loro consorzi, il possesso di tale requisito deve essere comprovato nei riguardi del direttore tecnico.

Inoltre per le società comunque costituite debbono essere esibiti l'atto costitutivo ed il Foglio degli annunzi legali nel quale è stato inserito l'avviso della costituzione della società. Per le cooperative occorre siano esibiti l'elenco dei soci ed il certificato attestante l'iscrizione nel registro prefettizio.

Per i consorzi di cooperative, il documento di cui alla lettera f) del presente articolo è rilasciato dal Ministero delle corporazioni.
Per le società per azioni e per le cooperative occorre altresì sia comprovata la pubblicazione degli atti sociali nel Bollettino ufficiale delle società per azioni.

Il direttore tecnico delle società non può essere iscritto nell'Albo in nome proprio durante il tempo nel quale figura in servizio dell'ente, salvo il caso in cui è richiesta la iscrizione per specializzazioni diverse da quelle per le quali è iscritta la società. Il direttore tecnico può essere sostituito, ma in tal caso la società deve comunicare la nomina del nuovo direttore al Comitato di cui all'art. 5, producendo i documenti prescritti.

Le società commerciali di qualunque specie regolarmente costituite sono ammesse a concorrere agli appalti e ad assumere gli obblighi mediante contratti per mezzo della persona o delle persone che ne hanno la rappresentanza legale. Tali persone non possono avere la rappresentanza di più società nella stessa specializzazione.

Durante l'esecuzione dei lavori la rappresentanza, per tutte le operazioni e per tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto anche dopo il collaudo dei lavori sino all'estinzione di ogni rapporto (tranne la facoltà di riscuotere e quietanzare, che può essere legalmente delegata a persone o ente diverso), deve essere conferita al direttore tecnico della società o ad uno solo dei direttori quando ve ne siano più, mediante apposita deliberazione o mediante atto autentico di procura da allegarsi al contratto.

Ogni accertamento sulla potenzialità finanziaria è devoluto all'organo competente che delibera sulle iscrizioni.

Art. 5. - È costituito presso il Ministero dei lavori pubblici un Comitato permanente centrale che provvede all'esame delle domande di iscrizione, alla revisione dei requisiti degli appaltatori già iscritti, e delibera in merito alle ammissioni, sospensioni e cancellazioni.

Il Comitato è costituito:

a) dal Ministro per i lavori pubblici o da suo delegato, presidente;
b) dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, vice-presidente;
c) da un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
d) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, dell'Africa italiana, delle finanze, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'educazione nazionale, dell'agricoltura e delle foreste, delle comunicazioni e delle corporazioni;
e) da un rappresentante dell'Azienda autonoma statale della strada;
f) da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
g) da due rappresentanti della Federazione nazionale fascista dei costruttori edili;
h) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista delle cooperative di produzione e lavoro;
i) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli artigiani;
l) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'edilizia;
m) dall'ispettore generale del Ministero dei lavori pubblici preposto ai servizi per l'Albo nazionale degli appaltatori e per i contratti;
n) dal capo dell'Ufficio contratti del Ministero dei lavori pubblici.
I rappresentanti di cui alle lettere g), h), i), l), durano in carica due anni.

Le funzioni di segreteria saranno esercitate da due funzionari amministrativi dell'Ufficio contratti del Ministero dei lavori pubblici.

Le riunioni sono valide con l'intervento della metà dei componenti e le deliberazioni vengono ratificate o rese esecutive dal Ministro per i lavori pubblici. Esse non sono soggette ad alcun gravame di merito, né in via amministrativa, né in via giurisdizionale.

Ai membri del Comitato che non risiedono in Roma sono corrisposte le indennità di viaggio e di missione stabilite per il rispettivo grado se siano funzionari statali, e quelle previste per il personale di grado settimo per gli estranei all'Amministrazione dello Stato, oltre il compenso per l'intervento alle sedute.

Art. 6. - Per l'aggiornamento dell'Albo le società iscritte sono tenute a comunicare tutte le variazioni che riflettano modificazioni del loro stato giuridico.

Le pubbliche Amministrazioni sono tenute del pari a comunicare immediatamente al Comitato, istituito dal precedente art. 5, tutte le variazioni di cui pervengono a conoscenza e che si riferiscono agli appaltatori iscritti.

Art. 7. - La cancellazione delle imprese dall'Albo è deliberata dal Comitato permanente centrale:

a) per i casi di negligenza o malafede contemplati dall'art. 68 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924-II, n. 827, e ciò in deroga alle disposizioni del primo comma, parte seconda, del citato art. 68;

b) per grave infrazione alle leggi penali e sindacali risultante da sentenze passate in giudicato;
c) per indegnità morale e politica;

d) per litigiosità;

e) per fallimento e liquidazione;
f) per cessazione di attività;

g) per mancato pagamento della tassa di cui al precedente art. 2.
Per le società, le ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) si riferiscono alle persone indicate nel precedente art. 4.

È in facoltà del Comitato di adottate il provvedimento di sospensione nei seguenti casi:

1° quando sia accertato dal Comitato stesso che l'appaltatore, pur non essendo stato dichiarato fallito con sentenza definitiva, si trovi in istato di grave dissesto;

2° quando siano in corso a carico dell'appaltatore procedimenti penali per i reati menzionati nell'art. 8, numeri 4, 5, 6 e 7 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934 anno XII, n. 383, o siano stati adottati a suo riguardo provvedimenti di polizia;

3° quando siano in corso procedimenti amministrativi per l'accertamento di responsabilità dell'appaltatore inerenti alla condotta e gestione dei lavori o comunque per riprovevole condotta;
4° quando l'appaltatore siasi reso colpevole di negligenza non grave;

5° quando l'appaltatore siasi reso recidivo nelle infrazioni ai contratti collettivi di lavoro ed alle leggi debitamente accertate con verbali redatti dalle competenti Associazioni sindacali o dagli Ispettorati corporativi.

Nel provvedimento che stabilisce la sospensione sarà anche determinata la durata della sospensione stessa. Analogo procedimento, in quanto applicabile, si adotta per le società.

Art. 8. - Per le spese inerenti alla formazione ed alla tenuta dell'Albo, sarà stanziato annualmente apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Disposizioni per le Colonie.

Art. 9. - Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4; 5, 6, 7, 10, 11 sono estese alle Colonie.

Per le Amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici (esclusi gli enti locali), e per le Amministrazioni parastatali ha valore, nelle Colonie, sia l'Albo di cui all'art. 1, sia quello coloniale da istituirsi presso ciascun Governo ed applicabile nel territorio della rispettiva Colonia, mentre per gli Enti pubblici locali ha valore solamente l'Albo coloniale.

Hanno facoltà di chiedere l'iscrizione in quest'ultimo le imprese che intendano limitare la loro attività nell'ambito della rispettiva Colonia.

Presso ciascun Governo coloniale è costituito un Comitato che provvede all'esame delle domande di iscrizione nell'Albo, alla revisione dei requisiti degli appaltatori, già iscritti, e delibera in merito alle ammissioni, sospensioni e cancellazioni,

Le spese per il funzionamento del Comitato di cui sopra fanno carico al bilancio della Colonia nella quale il Comitato è costituito.

Con provvedimento del Ministro per l'Africa Italiana sarà stabilita la composizione del Comitato in ciascuna Colonia e quanto altro sarà ritenuto necessario per la formazione e la tenuta degli Albi coloniali.

I certificati che comprovano il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti dall'art. 4 per l'iscrizione nell'Albo nazionale, sono per le Colonie i seguenti:

a) certificato di cittadinanza italiana, o certificato comprovante la residenza da almeno dieci anni nel Regno o nelle Colonie per gli stranieri imprenditori o amministratori di società commerciali legalmente costituite, purché essi appartengano a Stati che concedono analogo trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;

b) certificato generale del casellario giudiziale, legalizzato dal presidente del Tribunale e dal giudice della Colonia e certificato di moralità, rilasciato dall'autorità municipale o da chi ne esercita le funzioni, e vidimato dall'autorità politica competente per territorio, entrambi di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda di iscrizione;

c) certificato dell'Ufficio dell'economia della Colonia, comprovante l'attività specifica della ditta o società, nonché l'indicazione delle persone investite della facoltà di impegnarla legalmente;

d) certificato con cui il Governatore, sentito il segretario federale del Partito Nazionale Fascista, attesta la idoneità morale e politica del richiedente;

e) per le società commerciali, certificato della cancelleria del Tribunale competente di data non anteriore a due mesi a quella della domanda di iscrizione, dal quale risulti che la società non trovasi in istato liquidazione, fallimento e di concordato. Nel certificato dovrà essere anche indicato se eventualmente le suddette circostanze di fallimento o dl concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore a tale data;

f) certificato del competente Ufficio finanziario dal quale risulti il reddito corrispondente a quello di categoria B del Regno, per il quale l'appaltatore è iscritto nei ruoli dell'imposta sui redditi mobiliari. Agli effetti della disposizione della lettera a) dell'art. 4 ed a) del presente articolo, per il computo di dieci anni di residenza nelle Colonie non si calcola il periodo anteriore alla dichiarazione della sovranità italiana sulle stesse, salve le speciali clausole che possano essere stabilite in accordi internazionali.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 10. - Nella prima attuazione della presente legge le imprese già iscritte per importo illimitato, per essere classificate a norma del precedente art. 2, devono presentare domanda corredata dei relativi documenti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa. Scaduto detto termine, è in facoltà dell'Amministrazione di procedere di ufficio alla classifica delle imprese di cui al precedente comma, in base agli elementi in suo possesso.

Art. 11. - Fino a quando le imprese non abbiano ottenuto l'inquadramento nell'Albo nazionale potranno assumere appalti secondo le disposizioni vigenti per le singole Amministrazioni prima dell'istituzione dell'Albo, purché abbiano presentato domanda di iscrizione e pagato la relativa tassa di concessione governativa. La pubblicazione dell'Albo è affidata alla Federazione nazionale fascista costruttori edili, imprenditori di opere ed industriali affini, la quale ne curerà, anche la diffusione.

Art. 12. - Il servizio contratti dell'Azienda autonoma statale della strada è affidato al Ministero dei lavori pubblici.

Salvo quanto è disposto dalla presente legge, le Amministrazioni statali, parastatali e gli Enti pubblici conservano tutte le facoltà loro conferite dalle vigenti disposizioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - GORLA - TERUZZI -
GRANDI - DI REVEL - RICCI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI