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LEGGE 30 marzo 1942, n. 511

Modificazioni alla legge 10 giugno 1937-XV, n. 1139, relativa alla formazione dell'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche. (042U0511)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/06/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 11-6-1942
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Al testo di  legge  10  giugno  1937-XV,  n.  1139,  riguardante  a
formazione dell'Albo nazionale degli appaltatori di opere  pubbliche,
e' sostituito il seguente testo: 
 
Art. 1. - E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici l'Albo
nazionale  degli  appaltatori  di  opere  pubbliche,  allo  scopo  di
ottenere un ordinamento di tali attivita' produttrici in armonia  con
                 i principi del regime corporativo. 
 
  L'Albo e' obbligatorio per le Amministrazioni dello Stato  e  degli
altri Enti pubblici e per le  Amministrazioni  parastatali,  per  gli
appalti dei lavori di importo superiore  alle  lire  100.000.  Per  i
lavori di importo inferiore, le dette Amministrazioni hanno  facolta'
di affidarli anche ad imprese non iscritte. 
 
  Le Amministrazioni di cui al comma precedente  potranno  rivolgersi
ad imprenditori idonei non iscritti solo nel caso di lavori  speciali
per i quali non figurino nell'Albo ditte  particolarmente  attrezzate
per i lavori stessi. 
 
  Gli  appaltatori  iscritti  nell'Albo,  sia  che  partecipino  alle
licitazioni private, sia  che  concorrano  ad  aste  pubbliche,  sono
esonerati dall'obbligo di  presentare  il  certificato  di  idoneita'
tecnica e gli altri documenti prescritti dalle  vigenti  disposizioni
ad eccezione del certificato generale del casellario giudiziario  per
le ditte e del certificato di cui alla lettera f) dell'art. 4 per  le
societa' commerciali. 
 
  Art.  2.  -  Gli  appaltatori  di  opere  pubbliche  sono  iscritti
nell'Albo in ordine alfabetico, con l'indicazione,  per  ciascuno  di
essi,  della  sede  legale,  della  specializzazione  dei  lavori   e
dell'importo di iscrizione in rapporto alla idoneita' tecnica e  alla
potenzialita' finanziaria. 
 
  La classifica in rapporto a  tale  idoneita'  e  potenzialita',  e'
stabilita come appresso: 
 
    


                                                            Iscrizione d'import

  a) fino a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     L.   200.000

  b) fino a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       »   500.000

  c) fino a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       » 1.000.000

  d) fino a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     » 3.000.000

  e) fino a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     » 5.000.000

  f) fino a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     »10.000.000

  g) fino a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     » 20.000.000

  h) fino a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     » 50.000.000

  i) fino a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     » 100.000.000

  l) fino a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     » 200.000.000
 
    
 
  La iscrizione fino a L. 200.000.000 e' ammessa  unicamente  per  le
specializzazioni « opere marittime » e « gallerie ».  Per  lavori  di
importo  superiore  a  L.  100.000.000  e  a  L.  200.000.000  dovra'
accertarsi mediante speciale istruttoria,  al  momento  dell'appalto,
che il  concorrente  iscritto  per  i  detti  importi  massimi  abbia
attrezzatura e potenzialita', finanziaria adeguata allo scopo. 
 
  Agli appaltatori iscritti fino a L. 500.000 possono essere affidati
soltanto lavori che si eseguono nel territorio della provincia in cui
e' compreso il comune dove essi hanno il loro  domicilio  oppure  nei
territori delle provincie limitrofe. 
 
  Qualunque sia l'importo dell'ottenuta classifica, agli  appaltatori
non possono essere affidati lavori di importo superiore a quello  per
cui sono iscritti, aumentato di un quinto. 
 
  Peraltro, agli effetti di tale divieto, non si  procede  al  cumulo
dei diversi lavori affidati in precedenza ed ancora da terminare, con
quello  in  corso  di  appalto,  ma  ciascun  lavoro  e'  considerato
distintamente in relazione al suo importo. 
 
  Gli appaltatori, eccettuati quelli d'opere  marittime  e  gallerie,
non possono assumere lavori di  importo  inferiore  al  ventesimo  di
quello della rispettiva classifica. Tale divieto non  si  applica  ai
lavori da eseguire a trattativa privata o mediante appalto-concorso. 
 
  Le suddette iscrizioni sono soggette a tassa annuale di concessione
governativa nella misura seguente: 
 
    

                                                 Iscrizione
                                                  d'importo              Tassa

  a) fino a  . . . . . . . . . . . . . . .     L. 200.000                L. 30

  b) fino a . . . . . . . . . . . . . . . . .   » 500.000                 » 50

  c) fino a . . . . . . . . . . . . . . . . .   » 1.000.000               » 80

  d) fino a  . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 3.000.000              » 100

  e) fino a . . . . . . . . . . . . . . . . .   » 5.000.000              » 120

  f) fino a . . . . . . . . . . . . . . . . .   » 10.000.000             » 150

  g) fino a . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 20.000.000            » 300

  h) fino a . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 50.000.000            » 500

  i) fino a . . .. . . . . . . . . . . . . . . . » 100.000.000          » 1000

  l) fino a . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 200.000.000          » 2000
 
    
 
  La tassa e' riscossa in modo ordinario e non subisce alcun  aumento
per le ditte iscritte a piu' specializzazioni. 
 
  Per ottenere l'iscrizione nell'Albo i richiedenti devono  produrre,
oltre i documenti prescritti dall'art. 4, la quietanza comprovante il
pagamento della tassa anzidetta. Entro il 31 dicembre  di  ogni  anno
gli iscritti debbono presentare od inviare  alla  Segreteria  di  cui
all'art. 5 la quietanza dell'eseguito pagamento della medesima  tassa
per l'anno solare successivo, nonche' il  certificato  di  iscrizione
alla organizzazione sindacale competente allo scopo di  mantenere  in
vigore  l'iscrizione,  ovvero  una  domanda  in   carta   libera   di
cancellazione.  L'Amministrazione  da'   notizia   agli   interessati
dell'avvenuta presentazione  della  bolletta  o  della  cancellazione
dall'Albo. 
 
  Ove nel  termine  suddetto  non  sia  presentata  tale  denuncia  e
comunque permanga l'iscrizione nell'Albo  senza  il  pagamento  della
tassa, la ditta incorre nelle sanzioni  previste  dall'art.  9  della
legge tributaria sulle  concessioni  governative,  approvata  con  R.
decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3279, modificata dall'art. 1  del  R.
decreto 26 marzo 1936-XIV, n. 1418, e la cancellazione viene  operata
d'ufficio. 
 
  Le ditte potranno ottenere l'elevazione della classifica di cui  al
comma secondo, dimostrando di avere eseguito nello stesso  anno  piu'
lavori per un importo totale superiore alla propria classifica  e  di
possedere una adeguata potenzialita' finanziaria. 
 
  Non e' ammessa domanda per ottenere la elevazione della  classifica
o l'estensione a nuove specializzazioni se non sia trascorso un  anno
dalla prima iscrizione o dall'ultima revisione. 
 
  Art. 3. - L'iscrizione degli appaltatori nell'Albo si effettua  per
le seguenti specializzazioni, tenuto conto della natura dei lavori  e
non dello scopo per il quale sono eseguiti: 
 
a) lavori di terra e murari; 
b) lavori edilizi in cemento armato; 
c) lavori di restauri monumentali; 
d) lavori idraulici, di acquedotti e fognature; 
e) opere marittime; 
f) opere a struttura metallica; 
g) pavimentazioni stradali; 
h) lavori di armamento ferroviario; 
i) gallerie; 
l) impianti meccanici ed elettrici; 
m) impianti di conservazione e distribuzione di carburanti ed affini; 
n) opere e forniture varie. 
  Per la specializzazione di  «opere  marittime»  occorre  dimostrare
anche il possesso dei relativi mezzi  d'opera,  mediante  certificati
rilasciati dalle Capitanerie di porto o dagli Uffici del genio civile
competenti per territorio, e per  la  specializzazione  di  «opere  a
struttura metallica» occorre dimostrare che si dispone di officine  o
stabilimenti idonei. 
 
  E' ammessa l'iscrizione per piu' specializzazioni. 
 
  Non possono  essere  iscritti  nell'Albo  fornitori  industriali  o
commercianti che si occupano soltanto occasionalmente della messa  in
opera dei loro prodotti, ad eccezione dei fornitori di pietrisco. 
 
  Art. 4. - Gli appaltatori  di  opere  pubbliche,  per  ottenere  la
iscrizione nell'Albo, debbono comprovare il possesso di requisiti  di
ordine generale e di ordine tecnico professionale. 
 
  I  requisiti  di  ordine  generale  si  comprovano   coi   seguenti
certificati: 
 
  a) certificato di cittadinanza italiana, o certificato di residenza
da almeno dieci anni in Italia o  nelle  Colonie  per  gli  stranieri
imprenditori o  amministratori  di  societa'  commerciali  legalmente
costituite,  purche'  appartengano  a  Stati  che  concedono  analogo
trattamento di reciprocita' nei riguardi di cittadini italiani; 
 
  b)  certificato  generale  del  casellario  giudiziale  debitamente
legalizzato e certificato di  moralita'  rilasciato  dal  podesta'  e
vidimato dal prefetto, entrambi di data  non  anteriore  a  tre  mesi
dalla domanda d'iscrizione; 
 
c) certificato di iscrizione alle organizzazioni sindacali; 
  d) certificato dell'Ufficio provinciale dell'economia  corporativa,
comprovante l'attivita' specifica della  ditta  o  societa',  nonche'
l'indicazione delle persone aventi facolta' di impegnarla legalmente; 
 
  e) certificato  di  idoneita'  morale  e  politica  rilasciato  dal
prefetto,  sentito  il  segretario  federale  del  Partito  Nazionale
Fascista; 
 
  f) per le societa' commerciali, certificato della  cancelleria  del
Tribunale competente; di data non anteriore a due mesi a quella della
domanda di iscrizione, dal quale risulti che la societa' non  trovasi
in  istato  di  liquidazione,  fallimento  o   di   concordato.   Nel
certificato dovra' essere anche indicato se eventualmente de suddette
circostanze di fallimento odi  concordato  si  siano  verificate  nel
quinquennio anteriore a tale data; 
 
  g) certificato dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, dal
quale risulti il reddito di categoria B per il quale l'appaltatore e'
iscritto  nei  ruoli  dell'imposta  di  ricchezza   mobile.   Se   il
richiedente non sia ancora iscritto a  ruolo,  in  quanto  non  abbia
iniziato l'attivita' di appaltatore  di  opere  pubbliche  per  conto
proprio, o  comunque  non  sia  ancora  definito  l'accertamento  del
relativo reddito, dovra' prodursi analoga dichiarazione  dell'Ufficio
predetto, in sostituzione del certificato. 
 
  I requisiti di idoneita' tecnica si comprovano con  un  certificato
dal quale risulti che l'imprenditore e' stato addetto alla conduzione
esecutiva di lavori pubblici analoghi a quelli  per  i  quali  chiede
l'iscrizione. 
 
  Tale certificato e' rilasciato, se trattasi di lavori eseguiti  per
conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo in  servizio
attivo, di grado  e  con  attribuzioni  non  inferiori  a  quello  di
ingegnere capo o di direttore d'ufficio. Non  occorre  attestato  del
prefetto anche per lavori d'importo fino a L. 100.000. 
 
  Qualora il funzionario  che  ha  avuto  l'alta  sorveglianza  o  la
immediata direzione dei lavori non fosse  piu'  in  servizio  attivo,
l'attestato potra' essere rilasciato da altro funzionario governativo
avente la qualifica di ingegnere capo o di  direttore  d'ufficio,  il
quale certifichi, per  propria  scienza  e  sotto  la  sua  personale
responsabilita',  che  dopo  aver  fatto  le  opportune  indagini   e
richieste le occorrenti informazioni, gli consta che  il  richiedente
e'  stato  addetto  alla  conduzione  esecutiva  di  lavori  pubblici
analoghi a quelli pei quali chiede l'iscrizione. 
 
  Allorquando si tratti di opere  dipendenti  da  Enti  locali  o  da
Amministrazioni parastatali, il certificato potra' essere  rilasciato
dall'ingegnere od architetto  che  ne  fu  il  direttore,  ma  dovra'
contenere sempre le indicazioni sopra richieste da confermarsi, sotto
la  propria  responsabilita',  da  uno  dei  funzionari  tecnici   su
designati. 
 
  Per la validita' del certificato occorre che i lavori ai  quali  si
riferisce siano stati ultimati  non  oltre  10  anni  dalla  data  di
presentazione della richiesta d'iscrizione. I lavori privati  possono
essere tenuti in calcolo per la valutazione della idoneita'  tecnica,
in seguito a ricognizione e stima effettuata dai  funzionari  tecnici
governativi richiesti del rilascio del certificato. 
 
  Possono essere iscritti all'Albo anche gli appaltatori che  abbiano
eseguito  lavori  pubblici  all'estero.  I  certificati,  previa   la
vidimazione   dell'autorita'   consolare,   formeranno   oggetto   di
particolare istruttoria e saranno validi solo quando siano muniti del
visto del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
 
  Qualora si richieda l'iscrizione di una societa', i certificati  di
cui alle lettere a), b), c), debbono riferirsi a tutti i  componenti,
ove si tratti di societa' in nome collettivo, ai  soci  accomandatari
per  le  societa'  in  accomandita,  al  presidente,  al  consigliere
delegato o, comunque, alle persone cui e' conferita la firma sociale,
per le societa' per azioni. 
 
  Per le societa' cooperative e loro consorzi, i certificati  di  cui
al precedente comma debbono riferirsi al presidente ed  al  direttore
tecnico. 
 
  Per le societa' in nome collettivo e per quelle in accomandita,  il
certificato di idoneita', tecnica deve riferirsi ad uno  o  piu'  dei
soci per le prime, e ad uno o piu' soci accomandatari per le seconde. 
 
  Per le societa' per azioni l'idoneita' tecnica deve comprovarsi nei
riguardi del direttore tecnico. Per le societa'  cooperative  e  loro
consorzi, il possesso di tale requisito deve  essere  comprovato  nei
riguardi del direttore tecnico. 
 
  Inoltre per le societa' comunque costituite debbono essere  esibiti
l'atto costitutivo ed il Foglio degli annunzi  legali  nel  quale  e'
stato inserito l'avviso della costituzione  della  societa'.  Per  le
cooperative occorre siano esibiti l'elenco dei soci ed il certificato
attestante l'iscrizione nel registro prefettizio. 
 
  Per i consorzi di cooperative, il documento di cui alla lettera  f)
del presente articolo e' rilasciato dal Ministero delle corporazioni.
Per le societa' per azioni e per le cooperative occorre altresi'  sia
comprovata  la  pubblicazione  degli  atti  sociali  nel   Bollettino
ufficiale delle societa' per azioni. 
 
  Il direttore  tecnico  delle  societa'  non  puo'  essere  iscritto
nell'Albo in nome proprio  durante  il  tempo  nel  quale  figura  in
servizio dell'ente, salvo il caso in cui e' richiesta  la  iscrizione
per specializzazioni diverse da quelle per le quali  e'  iscritta  la
societa'. Il direttore tecnico puo' essere sostituito, ma in tal caso
la societa' deve comunicare la nomina del nuovo direttore al Comitato
di cui all'art. 5, producendo i documenti prescritti. 
 
  Le societa' commerciali di qualunque specie regolarmente costituite
sono ammesse a concorrere agli appalti e  ad  assumere  gli  obblighi
mediante contratti per mezzo della persona o  delle  persone  che  ne
hanno la rappresentanza legale. Tali persone  non  possono  avere  la
rappresentanza di piu' societa' nella stessa specializzazione. 
 
  Durante l'esecuzione dei lavori la  rappresentanza,  per  tutte  le
operazioni e per  tutti  gli  atti  di  qualsiasi  natura  dipendenti
dall'appalto anche dopo il collaudo dei lavori sino all'estinzione di
ogni rapporto (tranne la facolta' di riscuotere  e  quietanzare,  che
puo' essere legalmente delegata  a  persone  o  ente  diverso),  deve
essere conferita al direttore tecnico della societa' o  ad  uno  solo
dei  direttori  quando  ve   ne   siano   piu',   mediante   apposita
deliberazione o mediante atto autentico di procura  da  allegarsi  al
contratto. 
 
  Ogni  accertamento  sulla  potenzialita'  finanziaria  e'  devoluto
all'organo competente che delibera sulle iscrizioni. 
 
  Art. 5. - E' costituito presso il Ministero dei lavori pubblici  un
Comitato permanente centrale che provvede all'esame delle domande  di
iscrizione, alla  revisione  dei  requisiti  degli  appaltatori  gia'
iscritti,  e  delibera  in  merito  alle  ammissioni,  sospensioni  e
cancellazioni. 
 
  Il Comitato e' costituito: 
 
a) dal Ministro per i lavori pubblici o da suo delegato, presidente; 
b) dal  presidente  del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,
vice-presidente; 
c) da un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici; 
d) da un rappresentante  per  ciascuno  dei  Ministeri  dell'interno,
   dell'Africa italiana, delle finanze, della guerra,  della  marina,
   dell'aeronautica, dell'educazione  nazionale,  dell'agricoltura  e
   delle foreste, delle comunicazioni e delle corporazioni; 
e) da un rappresentante dell'Azienda autonoma statale della strada; 
f) da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista; 
g) da due rappresentanti della  Federazione  nazionale  fascista  dei
costruttori edili; 
h) da un rappresentante della Federazione  nazionale  fascista  delle
cooperative di produzione e lavoro; 
i) da un rappresentante della Federazione  nazionale  fascista  degli
artigiani; 
l) da un rappresentante  della  Federazione  nazionale  fascista  dei
lavoratori dell'edilizia; 
m) dall'ispettore generale del Ministero dei lavori pubblici preposto
   ai  servizi  per  l'Albo  nazionale  degli  appaltatori  e  per  i
   contratti; 
n) dal capo dell'Ufficio contratti del Ministero dei lavori pubblici. 
  I rappresentanti di cui alle lettere g),  h),  i),  l),  durano  in
carica due anni. 
 
  Le funzioni di segreteria  saranno  esercitate  da  due  funzionari
amministrativi  dell'Ufficio  contratti  del  Ministero  dei   lavori
pubblici. 
 
  Le riunioni sono valide con l'intervento della meta' dei componenti
e le deliberazioni vengono ratificate o rese esecutive  dal  Ministro
per i lavori pubblici. Esse non sono soggette  ad  alcun  gravame  di
merito, ne' in via amministrativa, ne' in via giurisdizionale. 
 
  Ai membri del Comitato che non risiedono in Roma  sono  corrisposte
le indennita' di viaggio e di missione stabilite  per  il  rispettivo
grado se siano funzionari statali, e quelle previste per il personale
di grado settimo per gli estranei  all'Amministrazione  dello  Stato,
oltre il compenso per l'intervento alle sedute. 
 
  Art. 6. - Per l'aggiornamento dell'Albo le societa'  iscritte  sono
tenute a comunicare tutte le variazioni che riflettano  modificazioni
del loro stato giuridico. 
 
  Le pubbliche Amministrazioni sono  tenute  del  pari  a  comunicare
immediatamente al Comitato, istituito dal precedente art. 5, tutte le
variazioni di cui pervengono a conoscenza e che si  riferiscono  agli
appaltatori iscritti. 
 
  Art. 7. - La cancellazione delle imprese  dall'Albo  e'  deliberata
dal Comitato permanente centrale: 
 
  a) per i casi di negligenza o malafede contemplati dall'art. 68 del
regolamento  per  l'amministrazione   del   patrimonio   e   per   la
contabilita' generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio
1924-II, n. 827, e cio' in deroga alle disposizioni del primo  comma,
parte seconda, del citato art. 68; 
 
b) per grave infrazione alle leggi penali e sindacali  risultante  da
sentenze passate in giudicato; 
  c) per indegnita' morale e politica; 
 
  d) per litigiosita'; 
 
e) per fallimento e liquidazione; 
  f) per cessazione di attivita'; 
 
g) per mancato pagamento della tassa di cui al precedente art. 2. 
  Per le societa', le ipotesi previste dalle lettere a), b) e  c)  si
riferiscono alle persone indicate nel precedente art. 4. 
 
  E' in  facolta'  del  Comitato  di  adottate  il  provvedimento  di
sospensione nei seguenti casi: 
 
  1° quando sia accertato dal Comitato stesso che l'appaltatore,  pur
non essendo stato dichiarato  fallito  con  sentenza  definitiva,  si
trovi in istato di grave dissesto; 
 
  2° quando siano in corso  a  carico  dell'appaltatore  procedimenti
penali per i reati menzionati nell'art. 8, numeri 4, 5,  6  e  7  del
testo unico della legge  comunale  e  provinciale  approvato  con  R.
decreto 3 marzo 1934 anno XII, n. 383, o siano stati adottati  a  suo
riguardo provvedimenti di polizia; 
 
  3°  quando  siano  in   corso   procedimenti   amministrativi   per
l'accertamento  di  responsabilita'  dell'appaltatore  inerenti  alla
condotta e gestione dei lavori o comunque per riprovevole condotta; 
 
  4° quando l'appaltatore siasi  reso  colpevole  di  negligenza  non
grave; 
 
  5° quando l'appaltatore siasi reso  recidivo  nelle  infrazioni  ai
contratti collettivi di lavoro ed alle  leggi  debitamente  accertate
con verbali redatti dalle competenti Associazioni sindacali  o  dagli
Ispettorati corporativi. 
 
  Nel  provvedimento  che  stabilisce  la  sospensione  sara'   anche
determinata la durata della sospensione stessa. Analogo procedimento,
in quanto applicabile, si adotta per le societa'. 
 
  Art. 8. - Per le spese inerenti  alla  formazione  ed  alla  tenuta
dell'Albo, sara' stanziato annualmente apposito fondo nello stato  di
previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. 
 
  Disposizioni per le Colonie. 
 
  Art. 9. - Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4; 5, 6, 7,
10, 11 sono estese alle Colonie. 
 
  Per le Amministrazioni dello Stato  e  degli  altri  enti  pubblici
(esclusi gli enti locali), e per le  Amministrazioni  parastatali  ha
valore, nelle Colonie, sia l'Albo  di  cui  all'art.  1,  sia  quello
coloniale da istituirsi presso ciascun  Governo  ed  applicabile  nel
territorio della rispettiva Colonia, mentre  per  gli  Enti  pubblici
locali ha valore solamente l'Albo coloniale. 
 
  Hanno facolta' di chiedere l'iscrizione in quest'ultimo le  imprese
che intendano limitare la loro attivita' nell'ambito della rispettiva
Colonia. 
 
  Presso ciascun Governo coloniale  e'  costituito  un  Comitato  che
provvede  all'esame  delle  domande  di  iscrizione  nell'Albo,  alla
revisione dei requisiti degli appaltatori, gia' iscritti, e  delibera
in merito alle ammissioni, sospensioni e cancellazioni, 
 
  Le spese per il funzionamento  del  Comitato  di  cui  sopra  fanno
carico  al  bilancio  della  Colonia  nella  quale  il  Comitato   e'
costituito. 
 
  Con  provvedimento  del  Ministro  per  l'Africa   Italiana   sara'
stabilita la composizione del Comitato in ciascuna Colonia  e  quanto
altro sara' ritenuto necessario per la formazione e la  tenuta  degli
Albi coloniali. 
 
  I certificati che comprovano il possesso dei  requisiti  di  ordine
generale richiesti dall'art. 4 per l'iscrizione nell'Albo  nazionale,
sono per le Colonie i seguenti: 
 
  a) certificato di cittadinanza italiana, o certificato  comprovante
la residenza da almeno dieci anni nel Regno o nelle Colonie  per  gli
stranieri  imprenditori  o  amministratori  di  societa'  commerciali
legalmente  costituite,  purche'  essi  appartengano  a   Stati   che
concedono  analogo  trattamento  di  reciprocita'  nei  riguardi  dei
cittadini italiani; 
 
  b) certificato generale del casellario giudiziale, legalizzato  dal
presidente del Tribunale e dal giudice della Colonia e certificato di
moralita', rilasciato dall'autorita' municipale o da chi ne  esercita
le  funzioni,  e  vidimato  dall'autorita'  politica  competente  per
territorio, entrambi di data non anteriore a tre mesi a quella  della
domanda di iscrizione; 
 
  c)   certificato   dell'Ufficio   dell'economia   della    Colonia,
comprovante l'attivita' specifica della  ditta  o  societa',  nonche'
l'indicazione delle persone investite della  facolta'  di  impegnarla
legalmente; 
 
  d) certificato  con  cui  il  Governatore,  sentito  il  segretario
federale del Partito Nazionale Fascista, attesta la idoneita'  morale
e politica del richiedente; 
 
  e) per le societa' commerciali, certificato della  cancelleria  del
Tribunale competente di data non anteriore a due mesi a quella  della
domanda di iscrizione, dal quale risulti che la societa' non  trovasi
in istato liquidazione, fallimento e di concordato.  Nel  certificato
dovra' essere anche indicato se eventualmente le suddette circostanze
di fallimento o dl concordato si  siano  verificate  nel  quinquennio
anteriore a tale data; 
 
  f) certificato del competente Ufficio finanziario dal quale risulti
il reddito corrispondente a quello di categoria B del Regno,  per  il
quale l'appaltatore e' iscritto nei ruoli  dell'imposta  sui  redditi
mobiliari. Agli effetti della disposizione della lettera a) dell'art.
4 ed a) del presente articolo,  per  il  computo  di  dieci  anni  di
residenza nelle Colonie non si  calcola  il  periodo  anteriore  alla
dichiarazione  della  sovranita'  italiana  sulle  stesse,  salve  le
speciali  clausole  che   possano   essere   stabilite   in   accordi
internazionali. 
 
  Disposizioni transitorie e finali. 
 
  Art. 10. - Nella prima attuazione della presente legge  le  imprese
gia' iscritte per importo illimitato, per essere classificate a norma
del precedente  art.  2,  devono  presentare  domanda  corredata  dei
relativi documenti entro trenta giorni dall'entrata in  vigore  della
legge   stessa.   Scaduto   detto    termine,    e'    in    facolta'
dell'Amministrazione di procedere di ufficio  alla  classifica  delle
imprese di cui al precedente comma, in  base  agli  elementi  in  suo
possesso. 
 
  Art.  11.  -  Fino  a  quando  le  imprese  non  abbiano   ottenuto
l'inquadramento nell'Albo nazionale potranno assumere appalti secondo
le  disposizioni  vigenti  per  le  singole   Amministrazioni   prima
dell'istituzione dell'Albo, purche'  abbiano  presentato  domanda  di
iscrizione e pagato la relativa tassa di concessione governativa.  La
pubblicazione  dell'Albo  e'  affidata  alla  Federazione   nazionale
fascista costruttori edili,  imprenditori  di  opere  ed  industriali
affini, la quale ne curera', anche la diffusione. 
 
  Art. 12. - Il  servizio  contratti  dell'Azienda  autonoma  statale
della strada e' affidato al Ministero dei lavori pubblici. 
 
  Salvo quanto e' disposto dalla presente legge,  le  Amministrazioni
statali, parastatali e gli Enti pubblici conservano tutte le facolta'
loro conferite dalle vigenti disposizioni. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 30 marzo 1942-XX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                  MUSSOLINI - GORLA - TERUZZI - 
                                  GRANDI - DI REVEL - RICCI 
 
  Visto, il Guardasigilli: GRANDI