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LEGGE 29 novembre 1941, n. 1646

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 828, concernente proroga del termine della durata della occupazione provvisoria di beni immobili da parte dell'Opera nazionale per i combattenti. (041U1646)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  2-3-1942 al: 15-12-2009
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e,delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 828, concernente proroga del termine della durata dell'occupazione provvisoria di beni immobili da parte dell'Opera nazionale per i combattenti.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti dl osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Calatafimi, addì 29 novembre 1941-XX
VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI RAVEL - TASSINARI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI