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LEGGE 29 novembre 1941, n. 1646

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 828, concernente proroga del termine della durata della occupazione provvisoria di beni immobili da parte dell'Opera nazionale per i combattenti. (041U1646)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 2-3-1942
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e,delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il R. decreto-legge 8  luglio  1941-XIX,  n.
828, concernente proroga del termine  della  durata  dell'occupazione
provvisoria di beni immobili da  parte  dell'Opera  nazionale  per  i
combattenti. 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  dl  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
  Data a Calatafimi, addi' 29 novembre 1941-XX 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                     MUSSOLINI - DI RAVEL - TASSINARI 
 
  Visto, il Guardasigilli: GRANDI