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REGIO DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1941, n. 1624

Applicazione di norme sul trattamento del beni nemici relativamente ai beni di persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America. (041U1624)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/1942.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 1 maggio 1942, n. 761 (in G.U. 15/07/1942, n. 165).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  21-2-1942 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 17 giugno 1941-XIX, n. 494, recante disposizioni concernenti i beni esistenti in Italia ed appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America;
Visto il R. decreto-legge 23 giugno 1941-XIX, n. 608, contenente nuove norme relative ai beni di cui sopra;
Visto il R. decreto 10 luglio 1941-XIX, n. 619, contenente norme integrative di quelle emanate con i Regi decreti-legge suindicati;
Vista la legge di guerra, Il cui testo è stato approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;
Vista la legge 16 dicembre 1940-XIX, n. 1902, contenente variazioni e aggiunte al testo di legge e al Regio decreto predetti;
Vista la legge 19 dicembre 1940-XIX, n. 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici e i rapporti con le persone di nazionalità nemica;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;
Ritenuta la necessità, derivante da causa di guerra, di emanare disposizioni per regolare gli effetti di atti compiuti in esecuzione del R. decreto-legge 17 giugno 1941-XIX, n. 494, del R. decreto-legge 23 giugno 1941-XIX, n. 608. e del R. decreto 10 luglio 1941-XIX, n. 619, la cui applicazione è cessata per essersi resi applicabili, rispetto ai beni esistenti nel Regno ed appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America, il predetto testo della legge di guerra e le successive disposizioni relative al trattamento dei beni nemici;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'Africa Italiana, per la grazia e la giustizia, per le finanze, per le comunicazioni, per le corporazioni e per gli scambi e le valute; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Le denunce presentate ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 17 giugno 1941-XIX, n. 494, si considerano efficaci ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dagli articoli 309 e 310 della legge di guerra, il cui testo è stato approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, e dall'art. 1 della legge 19 dicembre 1940-XIX, n. 1994.

La Banca d'Italia trasmette le denunce ricevute ai sensi delle disposizioni sopracitate al prefetto competente e copia di esse al Ministero delle finanze.

Sono prorogate di trenta giorni i termini, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le denunce prescritte dall'art. 309 della citata legge di guerra e dall'art. 1 della legge 19 dicembre 1940-XIX, n. 1994, relativamente ai debiti e ai beni che non hanno formato oggetto di denuncia ai termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 17 giugno 1941-XIX, n. 494.

Il presente decreto entra in vigore in tutti i territori dello Stato il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - CIANO - TERUZZI - GRANDI - DI REVEL - HOST VENTURI -
RICCI - RICCARDI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1942-XX

Atti del Governo, registro 442, foglio 63. - MANCINI