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REGIO DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1941, n. 1624

Applicazione di norme sul trattamento del beni nemici relativamente ai beni di persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America. (041U1624)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/1942.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 1 maggio 1942, n. 761 (in G.U. 15/07/1942, n. 165).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 21-2-1942
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R. decreto-legge  17  giugno  1941-XIX,  n.  494,  recante
disposizioni concernenti i beni esistenti in Italia ed appartenenti a
persone aventi la nazionalita' degli Stati Uniti d'America; 
 
  Visto il R. decreto-legge 23 giugno 1941-XIX,  n.  608,  contenente
nuove norme relative ai beni di cui sopra; 
 
  Visto il R. decreto 10 luglio 1941-XIX, n.  619,  contenente  norme
integrative di quelle emanate con i Regi decreti-legge suindicati; 
 
  Vista la legge di guerra, Il cui testo e' stato  approvato  con  R.
decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415; 
 
  Vista la legge 16 dicembre 1940-XIX, n. 1902, contenente variazioni
e aggiunte al testo di legge e al Regio decreto predetti; 
 
  Vista la legge 19 dicembre  1940-XIX,  n.  1994,  contenente  nuove
norme riguardanti il trattamento dei beni nemici e i rapporti con  le
persone di nazionalita' nemica; 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio  1939-XVII,  n.  129,  sulla
istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni; 
 
  Ritenuta la necessita', derivante da causa di  guerra,  di  emanare
disposizioni per regolare gli effetti di atti compiuti in  esecuzione
del R. decreto-legge 17 giugno 1941-XIX, n. 494, del R. decreto-legge
23 giugno 1941-XIX, n. 608. e del R. decreto 10 luglio  1941-XIX,  n.
619, la cui applicazione e' cessata  per  essersi  resi  applicabili,
rispetto ai beni esistenti nel Regno ed appartenenti a persone aventi
la nazionalita' degli Stati Uniti d'America, il predetto testo  della
legge di guerra e le successive disposizioni relative al  trattamento
dei beni nemici; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo  del  Governo,  Ministro
Segretario di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina e per
l'aeronautica, d'intesa con i Ministri Segretari  di  Stato  per  gli
affari esteri, per l'Africa Italiana, per la grazia e  la  giustizia,
per le finanze, per le comunicazioni, per le corporazioni e  per  gli
scambi e le valute; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Le denunce presentate ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge  17
giugno  1941-XIX,  n.  494,   si   considerano   efficaci   ai   fini
dell'adempimento dell'obbligo stabilito  dagli  articoli  309  e  310
della legge di guerra, il cui testo e' stato approvato con R. decreto
8 luglio 1938-XVI, n. 1415, e dall'art. 1  della  legge  19  dicembre
1940-XIX, n. 1994. 
 
  La Banca d'Italia trasmette le  denunce  ricevute  ai  sensi  delle
disposizioni sopracitate al prefetto competente e copia  di  esse  al
Ministero delle finanze. 
 
  Sono prorogate di trenta giorni i termini, in corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto,  per  le  denunce  prescritte
dall'art. 309 della citata legge di guerra e dall'art. 1 della  legge
19 dicembre 1940-XIX, n. 1994, relativamente ai debiti e ai beni  che
non hanno formato oggetto di denuncia ai termini dell'art. 3  del  R.
decreto-legge 17 giugno 1941-XIX, n. 494. 
 
  Il presente decreto entra in vigore  in  tutti  i  territori  dello
Stato il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  del
Regno  e  sara'  presentato  alle  Assemblee   legislative   per   la
conversione in legge. 
 
  Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente, e'  autorizzato
alla presentazione del relativo disegno di legge. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 27 dicembre 1941-XX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
MUSSOLINI - CIANO - TERUZZI - GRANDI - DI REVEL - HOST VENTURI - 
                                                     RICCI - RICCARDI 
 
  Visto, il Guardasigilli: GRANDI 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 febbraio 1942-XX 
 
  Atti del Governo, registro 442, foglio 63. - MANCINI