stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 31 ottobre 1941, n. 1599

Norme per l'esecuzione della legge 27 gennaio 1941-XX, n. 259, sulla raccolta degli usi generali del commercio. (041U1599)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  26-2-1942 al: 17-4-1947
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista, la legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 259, che dette norme sulla raccolta degli usi generali del commercio;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con quello per la grazia e giustizia e quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per l'accertamento degli usi generali del commercio, previsto dalla legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 259, è istituita presso il Ministero delle corporazioni una Commissione speciale permanente.

Detta Commissione è nominata, con decreto del Ministro per le corporazioni ed è composta da un presidente; da sei membri scelti dal Ministro per le corporazioni, di cui tre in rappresentanza della Direzione generale del commercio e uno della Direzione generale dell'industria presso il Ministero delle corporazioni da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista e di ciascuno dei Ministeri di grazia e giustizia, dell'agricoltura e delle foreste e delle comunicazioni; e dall'esperto di cui all'articolo seguente.

I componenti della Commissione rimangono in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Su proposta del presidente della Commissione potranno essere ad essa aggregate, di volta in volta, persone che abbiano una particolare competenza nel ramo del commercio i cui usi sono presi in esame.

Ai componenti della Commissione, titolari o aggregati, spetta un gettone di presenza nella misura stabilita per i funzionari statali dalle norme generali in vigore.

Alle sedute della Commissione assistono, in qualità di segretari, due funzionari del Ministero delle corporazioni, ai quali sono corrisposti premi di operosità e rendimento, ai sensi dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, in misura comunque non superiore a quella che sarebbe loro spettata sulla base del gettone di presenza.