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REGIO DECRETO 31 ottobre 1941, n. 1599

Norme per l'esecuzione della legge 27 gennaio 1941-XX, n. 259, sulla raccolta degli usi generali del commercio. (041U1599)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 26-2-1942
al: 17-4-1947
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Vista, la legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 259, che dette norme  sulla
raccolta degli usi generali del commercio; 
 
  Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
corporazioni, di concerto con quello per  la  grazia  e  giustizia  e
quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per l'accertamento degli usi generali del commercio, previsto dalla
legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 259, e' istituita presso  il  Ministero
delle corporazioni una Commissione speciale permanente. 
 
  Detta Commissione e' nominata, con  decreto  del  Ministro  per  le
corporazioni ed e' composta da un presidente; da  sei  membri  scelti
dal Ministro per le corporazioni, di cui tre in rappresentanza  della
Direzione generale del  commercio  e  uno  della  Direzione  generale
dell'industria  presso  il  Ministero  delle   corporazioni   da   un
rappresentante del Partito  Nazionale  Fascista  e  di  ciascuno  dei
Ministeri di grazia e giustizia, dell'agricoltura e delle  foreste  e
delle comunicazioni; e dall'esperto di cui all'articolo seguente. 
 
  I componenti della Commissione rimangono in carica  cinque  anni  e
possono essere riconfermati. 
 
  Su proposta del presidente della  Commissione  potranno  essere  ad
essa  aggregate,  di  volta  in  volta,  persone  che   abbiano   una
particolare competenza nel ramo del commercio i cui usi sono presi in
esame. 
 
  Ai componenti della Commissione, titolari o  aggregati,  spetta  un
gettone di presenza nella misura stabilita per i  funzionari  statali
dalle norme generali in vigore. 
 
  Alle sedute della Commissione assistono, in qualita' di  segretari,
due funzionari  del  Ministero  delle  corporazioni,  ai  quali  sono
corrisposti premi di operosita' e rendimento, ai sensi  dell'art.  63
del R. decreto  8  maggio  1924,  n.  843,  in  misura  comunque  non
superiore a quella che sarebbe loro spettata sulla base  del  gettone
di presenza.