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LEGGE 27 dicembre 1941, n. 1570

Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi. (041U1570)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  3-2-1942 al: 19-4-2006
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Art. 1



È istituito e posto alla diretta dipendenza del Ministero dell'interno il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il quale è chiamato a tutelare la incolumità delle persone e la salvezza delle cose, mediante la prevenzione e l'estinzione degli incendi e l'apporto di soccorsi tecnici in genere, anche ai fini della protezione antiaerea.

Il Corpo è chiamato, inoltre, a contribuire alla preparazione delle forze necessarie alle unità dell'esercito di campagna ed ai bisogni della difesa territoriale.