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LEGGE 27 dicembre 1941, n. 1570

Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi. (041U1570)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 3-2-1942
al: 19-4-2006
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera del Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E'  istituito  e  posto  alla  diretta  dipendenza  del   Ministero
dell'interno il Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  il  quale  e'
chiamato a tutelare la incolumita' delle persone e la salvezza  delle
cose,  mediante  la  prevenzione  e  l'estinzione  degli  incendi   e
l'apporto  di  soccorsi  tecnici  in  genere,  anche  ai  fini  della
protezione antiaerea. 
 
  Il Corpo e' chiamato,  inoltre,  a  contribuire  alla  preparazione
delle forze necessarie alle unita' dell'esercito di  campagna  ed  ai
bisogni della difesa territoriale.