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REGIO DECRETO 22 maggio 1941, n. 767

Revisione dei prezzi degli appalti di lavori pubblici di durata superiore al sei mesi nell'Africa Italiana. (041U0767)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-8-1941 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il primo comma dell'art. 44 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per la amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;
Visto il primo comma dell'art. 55 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;
Visto il R. decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1397, che approva le norme per la esecuzione delle opere pubbliche nelle Colonie;
Visto il R. decreto 3 febbraio 1938-XVI, n. 591, sulla revisione dei prezzi degli appalti di lavori pubblici nell'Africa italiana;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La facoltà di cui all'art. 1 del R. decreto 3 febbraio 1938, n. 591, di rivedere i prezzi per i contratti relativi ad opere pubbliche la cui esecuzione richiede un periodo di tempo superiore ad un anno, è estesa agli appalti di durata inferiore all'anno purché superiore ai sei mesi.

È ammessa altresì la revisione dei prezzi per i lavori relativi ad opere pubbliche di durata superiore ai sei mesi, in corso di esecuzione al 1° aprile 1940-XVIII, limitatamente però alla parte eseguita dopo tale data o ancora da eseguirsi.

Per i lavori di cui al precedente comma la revisione sarà effettuata indipendentemente dalla esistenza di eventuali clausole sia di richiesta che di rinuncia alla revisione stessa inserite nei contratti, anche nei casi contemplati dal R. decreto 3 febbraio 1938-XVI, n. 591.