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REGIO DECRETO 22 maggio 1941, n. 767

Revisione dei prezzi degli appalti di lavori pubblici di durata superiore al sei mesi nell'Africa Italiana. (041U0767)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 27-8-1941
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il primo comma dell'art. 44 del R. decreto-legge  3  dicembre
1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per la  amministrazione
della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675; 
 
  Visto il primo comma dell'art. 55 del R.  decreto-legge  1°  giugno
1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e  l'amministrazione  dell'Africa
Orientale Italiana, convertito nella legge  11  gennaio  1937-XV,  n.
285; 
 
  Visto il R. decreto 21 maggio 1934-XII, n.  1397,  che  approva  le
norme per la esecuzione delle opere pubbliche nelle Colonie; 
 
  Visto il R. decreto 3 febbraio 1938-XVI, n.  591,  sulla  revisione
dei prezzi degli appalti di lavori pubblici nell'Africa italiana; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta  del  Ministro  Segretario  di  Stato  per  l'Africa
Italiana, di concerto con  i  Ministri  Segretari  di  Stato  per  le
finanze e per i lavori pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La facolta' di cui all'art. 1 del R. decreto 3  febbraio  1938,  n.
591, di rivedere i prezzi per i contratti relativi ad opere pubbliche
la cui esecuzione richiede un periodo di tempo superiore ad un  anno,
e' estesa agli appalti di durata inferiore all'anno purche' superiore
ai sei mesi. 
 
  E' ammessa altresi' la revisione dei prezzi per i  lavori  relativi
ad opere pubbliche di durata superiore  ai  sei  mesi,  in  corso  di
esecuzione al 1° aprile 1940-XVIII, limitatamente  pero'  alla  parte
eseguita dopo tale data o ancora da eseguirsi. 
 
  Per i  lavori  di  cui  al  precedente  comma  la  revisione  sara'
effettuata indipendentemente dalla esistenza  di  eventuali  clausole
sia di richiesta che di rinuncia alla revisione stessa  inserite  nei
contratti, anche nei casi  contemplati  dal  R.  decreto  3  febbraio
1938-XVI, n. 591.