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REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1941, n. 608

Nuove norme in materia di beni appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America. (041U0608)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/07/1941.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 9 febbraio 1942, n. 379 (in G.U. 01/05/1942, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  10-7-1941 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, relativa alla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;
Ritenuta la urgente necessità, per motivi di carattere finanziario, di emanare nuove norme in ordine ai beni esistenti in Italia ed appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America;

Sentito

il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno e dei Ministri per le finanze per gli scambi e per le valute, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per l'agricoltura foreste, per le comunicazioni e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'art. 4 del R. decreto-legge 17 giugno 1941-XIX, n, 494, è soppresso.