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REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1941, n. 608

Nuove norme in materia di beni appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America. (041U0608)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/07/1941.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 9 febbraio 1942, n. 379 (in G.U. 01/05/1942, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 10-7-1941
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129,  relativa
alla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni; 
 
  Ritenuta  la  urgente   necessita',   per   motivi   di   carattere
finanziario, di emanare nuove norme in ordine ai  beni  esistenti  in
Italia ed appartenenti a persone aventi la nazionalita'  degli  Stati
Uniti d'America; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo  e  Ministro
per l'interno e dei Ministri per le finanze per gli scambi e  per  le
valute, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri, per la  grazia
e giustizia, per l'agricoltura foreste, per le comunicazioni e per le
corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
  L'art. 4 del R.  decreto-legge  17  giugno  1941-XIX,  n,  494,  e'
soppresso.