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REGIO DECRETO-LEGGE 17 marzo 1941, n. 124

Elevazione (da 120 a 180) del limite delle giornate per le quali va corrisposta l'indennità giornaliera di disoccupazione. (041U0124)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/1941.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 8 agosto 1941, n. 1137 (in G.U. 22/10/1941, n. 250).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  23-3-1941 al: 9-9-1947
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, per la istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra,;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze,;

Viste

le deleghe in data 25 febbraio 1941-XIX, rilasciate dai Ministri per le corporazioni e per le finanze, rispettivamente ai Sottosegretari Ermanno Amicucci e Pietro Lissia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Fino ad un anno dopo la data di cessazione dello stato di guerra il limite di 120 giornate, stabilito per la corresponsione dell'indennità giornaliera di disoccupazione dall'art. 20 del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, è elevato a 180 giornate, ferme tutte le altre disposizioni che regolano la concessione di tale indennità.