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REGIO DECRETO-LEGGE 17 marzo 1941, n. 124

Elevazione (da 120 a 180) del limite delle giornate per le quali va corrisposta l'indennità giornaliera di disoccupazione. (041U0124)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/1941.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 8 agosto 1941, n. 1137 (in G.U. 22/10/1941, n. 250).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 23-3-1941
al: 9-9-1947
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n.  129,  per  la
istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni; 
 
  Ritenuto che si versa in stato di necessita' per causa di guerra,; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE del  Fascismo,  Capo  del  Governo,  e  del
Ministro per le corporazioni, di concerto  con  il  Ministro  per  le
finanze,; 
 
  Viste le deleghe in  data  25  febbraio  1941-XIX,  rilasciate  dai
Ministri per le corporazioni e per  le  finanze,  rispettivamente  ai
Sottosegretari Ermanno Amicucci e Pietro Lissia; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Fino ad un anno dopo la data di cessazione dello stato di guerra il
limite   di   120   giornate,   stabilito   per   la   corresponsione
dell'indennita' giornaliera di disoccupazione  dall'art.  20  del  R.
decreto-legge  14  aprile   1939-XVII,   n.   636,   convertito   con
modificazioni nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, e'  elevato  a
180 giornate, ferme tutte  le  altre  disposizioni  che  regolano  la
concessione di tale indennita'.