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REGIO DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1940, n. 1716

Disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e per l'ordinamento dei relativi servizi. (040U1716)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/12/1940.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 1941, n. 385 (in G.U. 26/05/1941, n. 122).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-12-1940 al: 6-1-1941
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'orgnizzazione della Nazione per la guerra;
Visto l'art. 18 della legge 18 gennaio 1939-XVIII, n. 129;
Ritenuta la necessità per cause di guerra di assicurare la disciplina degli approvvigionamenti della distribuzione e del consumo dei generi alimentari e di facilitare l'attuazione di tale disciplina concentrando nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste i relativi servizi statali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, per la guerra, per la, marina e per l'aeronautica, del Ministro per l'agricoltura e per le foreste e del Ministro per le corporazioni, d'intesa con i Ministero per la grazia e giustizia, per le finanze, per le comunicazioni e per gli scambi e le valute; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede durante il periodo di guerra a regolare gli approvvigionamenti, a disciplinare la distribuzione e il consumo dei generi alimentari, sia di produzione nazionale che importati, necessari all'alimentazione delle Forze armate e della popolazione civile.

All'uopo:

a) dispone censimenti e denuncie obbligatorie da parte di qualsiasi detentore;

b) provvede agli acquisti e alle incette e requisizioni di generi alimentari esistenti nel territorio nazionale, nonché agli eventuali acquisti all'estero dei generi di cui sia stata autorizzata l'importazione dal Ministero scambi e valute;

c) assegna alle Forze armate i quantitativi ad esse necessari in base alle richieste;

d) determina il fabbisogno alimentare di ciascuna provincia e degli altri territori da rifornire e provvede alla assegnazione e distribuzione delle disponibilità;

e) vigila e controlla le aziende agrarie e gli stabilimenti dell'industria alimentare ed ogni altro di produzione, trasformazione, conservazione e vendita di generi alimentari adottando i provvedimenti opportuni per controllarne l'attività e assicurarne il funzionamento;

f) stabilisce la ripartizione tra i vari stabilimenti, enti ed altri assegnatari, delle derrate da conservare, da trasformare e da distribuire;

g) emana le norme per disciplinare e razionare i consumi e per reprimere la speculazione;

h) procede alla costituzione di organizzazioni di produttori, di commercianti e di industriali allo scopo di meglio provvedere alle importazioni ed alle esportazioni, nonché agli acquisti, incette, requisizioni e distribuzioni di, generi alimentari;

i) in generale provvede a quanto è necessario per assicurare l'approvvigionamento e regolare la distribuzione ed i consumi.

Per le aziende e stabilimenti di cui alla lettera e) resta salvo il controllo e la vigilanza igienica del Ministero dell'interno, che vi provvede di concerto col Ministero della agricoltura e delle foreste.