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REGIO DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1940, n. 1716

Disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e per l'ordinamento dei relativi servizi. (040U1716)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/12/1940.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 1941, n. 385 (in G.U. 26/05/1941, n. 122).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 28-12-1940
al: 6-1-1941
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Vista la legge 21 maggio  1940-XVIII,  n.  415,  sull'orgnizzazione
della Nazione per la guerra; 
 
  Visto l'art. 18 della legge 18 gennaio 1939-XVIII, n. 129; 
 
  Ritenuta la  necessita'  per  cause  di  guerra  di  assicurare  la
disciplina degli approvvigionamenti della distribuzione e del consumo
dei generi alimentari e di facilitare l'attuazione di tale disciplina
concentrando  nel  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste   i
relativi servizi statali; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo  del  Governo,  Ministro
per l'interno, per la guerra, per la, marina e per l'aeronautica, del
Ministro per l'agricoltura e per le foreste e  del  Ministro  per  le
corporazioni, d'intesa con i Ministero per la grazia e giustizia, per
le finanze, per le comunicazioni e per gli scambi e le valute; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede  durante  il
periodo di guerra a regolare gli approvvigionamenti,  a  disciplinare
la  distribuzione  e  il  consumo  dei  generi  alimentari,  sia   di
produzione nazionale che importati, necessari all'alimentazione delle
Forze armate e della popolazione civile. 
 
  All'uopo: 
 
  a) dispone censimenti e denuncie obbligatorie da parte di qualsiasi
detentore; 
 
  b) provvede agli acquisti e alle incette e requisizioni  di  generi
alimentari esistenti nel territorio nazionale, nonche' agli eventuali
acquisti  all'estero  dei  generi  di  cui  sia   stata   autorizzata
l'importazione dal Ministero scambi e valute; 
 
  c) assegna alle Forze armate i quantitativi ad  esse  necessari  in
base alle richieste; 
 
  d) determina il fabbisogno alimentare di ciascuna provincia e degli
altri  territori  da  rifornire  e  provvede  alla   assegnazione   e
distribuzione delle disponibilita'; 
 
  e) vigila  e  controlla  le  aziende  agrarie  e  gli  stabilimenti
dell'industria   alimentare   ed   ogni    altro    di    produzione,
trasformazione,  conservazione  e  vendita   di   generi   alimentari
adottando i provvedimenti opportuni per  controllarne  l'attivita'  e
assicurarne il funzionamento; 
 
  f) stabilisce la ripartizione tra  i  vari  stabilimenti,  enti  ed
altri assegnatari, delle derrate da conservare, da trasformare  e  da
distribuire; 
 
  g) emana le norme per disciplinare e  razionare  i  consumi  e  per
reprimere la speculazione; 
 
  h) procede alla costituzione di organizzazioni  di  produttori,  di
commercianti e di industriali allo scopo di  meglio  provvedere  alle
importazioni ed alle esportazioni, nonche'  agli  acquisti,  incette,
requisizioni e distribuzioni di, generi alimentari; 
 
  i) in generale provvede  a  quanto  e'  necessario  per  assicurare
l'approvvigionamento e regolare la distribuzione ed i consumi. 
 
  Per le aziende e stabilimenti di cui alla lettera e) resta salvo il
controllo e la vigilanza igienica del Ministero dell'interno, che  vi
provvede di concerto col Ministero della agricoltura e delle foreste.