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LEGGE 21 ottobre 1940, n. 1518

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 856, contenente le norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra. (040U1518)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/11/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  12-11-1940 al: 21-12-2008
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 856, contenente le «norme sulla gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra», con le seguenti modificazioni:

All'art. 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Restano ferme le facoltà concesse all'Amministrazione militare dall'art. 23 del testo unico delle disposizioni legislative sull'amministrazione e la contabilità dei corpi, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928-VI, n. 263, dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927-V, n. 443, e dall'art. 50 del regolamento sui lavori del genio militare, approvato con R. decreto 17 marzo 1932-X, n. 365.

All'art. 4, il comma 4° è sostituito dal seguente:

Qualora le Amministrazioni suddette abbiano già speciali organi consultivi, possono integrarli con i rappresentanti di cui al 2° comma.

All'art. 5, lettera A, il capoverso a) è sostituito dal seguente:

a) dai comandanti di Corpo d'armata per importi inferiori a L.
300.000.

Allo stesso art. 5, lettera B, il capoverso b) è sostituito dal seguente:

b) dai comandanti di Corpo d'armata e dagli intendenti d'armata per importi da L. 30.000 a L. 100.000.

All'art. 7, ultimo comma, alle parole: «salvo il ricorso agli speciali organi istituiti o da istituirsi a norma dell'articolo 21», sono sostituite le seguenti altre: «salvo ricorso a norma di legge».

All'art. 12, secondo comma, alle parole: «salvo ricorso agli organi giurisdizionali di cui all'art. 21», sono sostituite le seguenti altre: «salvo ricorso a norma di legge».

L'art. 21 è soppresso.

Nell'art. 108 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Cessato lo stato di guerra, sarà provveduto, pure con decreto Reale, a determinare la data in cui cesseranno di avere applicazione le presenti disposizioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI