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LEGGE 21 ottobre 1940, n. 1518

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 856, contenente le norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra. (040U1518)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/11/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 12-11-1940
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il Regio decreto-legge 21 giugno 1940-XVIII,
n.  856,  contenente  le  «norme  sulla   gestione   patrimoniale   e
finanziaria dello Stato  in  periodo  di  guerra»,  con  le  seguenti
modificazioni: 
 
  All'art. 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
 
  Restano ferme le  facolta'  concesse  all'Amministrazione  militare
dall'art.  23  del  testo  unico   delle   disposizioni   legislative
sull'amministrazione e la contabilita' dei corpi,  approvato  con  R.
decreto  2  febbraio   1928-VI,   n.   263,   dal   regolamento   per
l'amministrazione  e  la   contabilita'   dei   corpi,   istituti   e
stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10  febbraio  1927-V,
n. 443, e dall'art. 50 del regolamento sui lavori del genio militare,
approvato con R. decreto 17 marzo 1932-X, n. 365. 
 
  All'art. 4, il comma 4° e' sostituito dal seguente: 
 
  Qualora le Amministrazioni suddette abbiano  gia'  speciali  organi
consultivi, possono integrarli con i  rappresentanti  di  cui  al  2°
comma. 
 
  All'art. 5, lettera A, il capoverso a) e' sostituito dal seguente: 
 
  a) dai comandanti di Corpo d'armata  per  importi  inferiori  a  L.
300.000. 
 
  Allo stesso art. 5, lettera B, il capoverso b)  e'  sostituito  dal
seguente: 
 
  b) dai comandanti di Corpo d'armata e dagli intendenti d'armata per
importi da L. 30.000 a L. 100.000. 
 
  All'art. 7, ultimo comma,  alle  parole:  «salvo  il  ricorso  agli
speciali organi istituiti o da istituirsi a norma dell'articolo  21»,
sono sostituite le seguenti altre: «salvo ricorso a norma di legge». 
 
  All'art. 12, secondo comma, alle parole: «salvo ricorso agli organi
giurisdizionali di cui all'art.  21»,  sono  sostituite  le  seguenti
altre: «salvo ricorso a norma di legge». 
 
  L'art. 21 e' soppresso. 
 
  Nell'art. 108 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
 
  Cessato lo stato di guerra,  sara'  provveduto,  pure  con  decreto
Reale, a determinare la data in cui cesseranno di avere  applicazione
le presenti disposizioni. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 21 ottobre 1940-XVIII 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                 MUSSOLINI - DI REVEL 
 
  Visto, il Guardasigilli: GRANDI