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LEGGE 16 settembre 1940, n. 1450

Trattamento del personale dipendente dall'Amministrazione dell'Africa Italiana trattenuto nel Regno a causa dello stato di guerra. (040U1450)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/06/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  11-6-1940 al: 15-12-2009
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Art. 1



Fino a due mesi dalla cessazione dello stato di guerra i funzionari di grado 2° del ruolo di Governo che ricoprono nell'Africa Italiana le funzioni di governatore e che, trovandosi nel Regno a decorrere dall'11 giugno 1940-XVIII, siano costretti a permanervi, sono, con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, trattenuti nel Regno per ragioni di servizio.

I funzionari così trattenuti conservano per il periodo predetto la titolarità della carica ricoperta all'atto del collocamento in detta posizione, ma hanno diritto soltanto al trattamento previsto nel quarto comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione coloniale, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 296.