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LEGGE 16 settembre 1940, n. 1450

Trattamento del personale dipendente dall'Amministrazione dell'Africa Italiana trattenuto nel Regno a causa dello stato di guerra. (040U1450)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/06/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 11-6-1940
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA. 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Fino a due mesi dalla cessazione dello stato di guerra i funzionari
di grado 2° del ruolo di Governo che ricoprono  nell'Africa  Italiana
le funzioni di governatore e che, trovandosi nel  Regno  a  decorrere
dall'11 giugno 1940-XVIII, siano costretti a  permanervi,  sono,  con
decreto del Ministro per l'Africa Italiana, trattenuti nel Regno  per
ragioni di servizio. 
 
  I funzionari cosi' trattenuti conservano per il periodo predetto la
titolarita' della carica ricoperta all'atto del collocamento in detta
posizione, ma hanno diritto  soltanto  al  trattamento  previsto  nel
quarto comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 2 giugno  1936-XIV,  n.
1020, sul riordinamento dei ruoli del personale  dell'Amministrazione
coloniale, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 296.