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LEGGE 9 luglio 1940, n. 1137

Estensione della facoltà di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1296, circa la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche ai lavori di durata superiore a sei mesi. (040U1137)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/08/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  20-8-1940 al: 15-3-1942
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Art. 1



La facoltà di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1296, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 392, di rivedere i prezzi per i contratti relativi ad opere pubbliche la cui esecuzione richieda un periodo di tempo superiore ad un anno è estesa agli appalti di durata inferiore all'anno, purché superiore a sei mesi.
È ammessa altresì la revisione dei prezzi per i lavori relativi ad opere pubbliche di durata superiore ai sei mesi, in corso di esecuzione al 1° aprile 1940-XVIII, limitatamente però alla parte eseguita e da eseguirsi dopo tale data.