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LEGGE 9 luglio 1940, n. 1137

Estensione della facoltà di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1296, circa la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche ai lavori di durata superiore a sei mesi. (040U1137)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/08/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 20-8-1940
al: 15-3-1942
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
                               Art. 1. 
 
  La facolta' di cui  all'art.  2  del  R.  decreto-legge  21  giugno
1938-XVI, n. 1296, convertito nella legge 19  gennaio  1939-XVII,  n.
392, di rivedere i prezzi per i contratti relativi ad opere pubbliche
la cui esecuzione richieda un periodo di tempo superiore ad  un  anno
e'  estesa  agli  appalti  di  durata  inferiore  all'anno,   purche'
superiore a sei mesi. 
  E' ammessa altresi' la revisione dei prezzi per i  lavori  relativi
ad opere pubbliche di durata superiore  ai  sei  mesi,  in  corso  di
esecuzione al 1° aprile 1940-XVIII, limitatamente  pero'  alla  parte
eseguita e da eseguirsi dopo tale data.