stai visualizzando l'atto

LEGGE 16 luglio 1940, n. 1109

Adeguamento delle norme legislative sulla tutela del lavoro alle esigenze della Nazione in guerra. (040U1109)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/08/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  31-8-1940 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



Il Ministro per le corporazioni può attribuire ai dirigenti degli uffici dell'Ispettorato corporativo la facoltà, di dispensare, in tutto o in parte, i datori di lavoro dall'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 26 aprile 1934-XII, n. 653, concernenti il divieto del lavoro notturno delle donne e dei fanciulli, fermo restando il divieto suddetto per coloro che non abbiano compiuto i 16 anni.
Gli uffici suindicati potranno subordinare detti provvedimenti all'osservanza delle condizioni che riterranno necessarie per la tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro.