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LEGGE 16 luglio 1940, n. 1109

Adeguamento delle norme legislative sulla tutela del lavoro alle esigenze della Nazione in guerra. (040U1109)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/08/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 31-8-1940
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
                               Art. 1. 
 
  Il Ministro per le corporazioni puo' attribuire ai dirigenti  degli
uffici dell'Ispettorato corporativo la facolta',  di  dispensare,  in
tutto  o  in  parte,  i  datori  di  lavoro   dall'osservanza   delle
disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge  26
aprile 1934-XII, n. 653, concernenti il divieto del  lavoro  notturno
delle donne e dei fanciulli, fermo restando il divieto  suddetto  per
coloro che non abbiano compiuto i 16 anni. 
  Gli uffici  suindicati  potranno  subordinare  detti  provvedimenti
all'osservanza delle condizioni  che  riterranno  necessarie  per  la
tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro.