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LEGGE 9 luglio 1940, n. 924

Norme relative alla sospensione dei procedimenti penali e alla esecuzione delle pene. (040U0924)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/07/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  27-7-1940 al: 15-12-2009
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Art. 1



Condono di pene ai condannati che compiono atti di valore.

Per coloro che, posteriormente al commesso reato, hanno compiuto in fatti d'armi o in servizi di guerra atti di valore personale di notevole importanza, il Ministro Guardasigilli, su richiesta delle Autorità militari, propone il condono totale o parziale della pena.

Per i reati militari le proposte di condono sono di competenza dei Ministri militari.