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LEGGE 9 luglio 1940, n. 924

Norme relative alla sospensione dei procedimenti penali e alla esecuzione delle pene. (040U0924)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/07/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 27-7-1940
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
     Condono di pene ai condannati che compiono atti di valore. 
 
  Per coloro che, posteriormente al commesso reato, hanno compiuto in
fatti d'armi o in servizi di  guerra  atti  di  valore  personale  di
notevole importanza, il Ministro Guardasigilli,  su  richiesta  delle
Autorita' militari, propone il condono totale o parziale della pena. 
 
  Per i reati militari le proposte di condono sono di competenza  dei
Ministri militari.