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REGIO DECRETO 22 aprile 1940, n. 531

Norme per l'attuazione della legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1966, circa la disciplina delle società fiduciarie e di revisione. (040U0531)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/06/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/1994)
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Testo in vigore dal: 27-6-1940
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Vista la legge 23 novembre 1939-XVIII, n.  1966,  che  detta  norme
sulla disciplina delle Societa' fiduciarie e di revisione; 
 
  Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta l'opportunita' di emanare il regolamento per  l'esecuzione
della legge predetta; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
corporazioni, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 2 della  legge  23
novembre 1939,  n.  1966,  le  Societa'  fiduciarie  e  di  revisione
dovranno presentare apposita istanza al Ministero delle corporazioni. 
 
  Alla  predetta  domanda  dovranno  essere   allegati   i   seguenti
documenti: 
 
  1° copia dell'atto costitutivo; 
 
  2° copia dello statuto; 
 
  3° copia dell'ultimo bilancio regolarmente approvato; 
 
  4° dimostrazione specifica degli scopi che la Societa' si propone e
dei mezzi predisposti per raggiungerli con particolare riguardo  alla
sua organizzazione interna; 
 
  5° relazione  analitica  dell'attivita'  svolta  dalla  Societa'  a
partire dalla sua costituzione; 
 
  6° per gli amministratori, certificato di cittadinanza  italiana  e
certificato  di  iscrizione  negli  albi  professionali,   ai   sensi
dell'art. 4 della legge; 
 
  7° per il personale della Societa', dimostrazione del possesso  del
titolo  di  studio  idoneo  alla  iscrizione  in   uno   degli   albi
professionali  ammessi  dalla   legge,   nonche'   i   requisiti   di
cittadinanza e moralita'  richiesti  per  la  iscrizione  negli  albi
stessi.