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REGIO DECRETO 22 aprile 1940, n. 531

Norme per l'attuazione della legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1966, circa la disciplina delle società fiduciarie e di revisione. (040U0531)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/06/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/1994)
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Testo in vigore dal:  27-6-1940

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1966, che detta norme sulla disciplina delle Società fiduciarie e di revisione;
Ritenuta l'opportunità di emanare il regolamento per l'esecuzione della legge predetta;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, le Società fiduciarie e di revisione dovranno presentare apposita istanza al Ministero delle corporazioni.

Alla predetta domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° copia dell'atto costitutivo;

2° copia dello statuto;

3° copia dell'ultimo bilancio regolarmente approvato;

4° dimostrazione specifica degli scopi che la Società si propone e dei mezzi predisposti per raggiungerli con particolare riguardo alla sua organizzazione interna;

5° relazione analitica dell'attività svolta dalla Società a partire dalla sua costituzione;

6° per gli amministratori, certificato di cittadinanza italiana e certificato di iscrizione negli albi professionali, ai sensi dell'art. 4 della legge;

7° per il personale della Società, dimostrazione del possesso del titolo di studio idoneo alla iscrizione in uno degli albi professionali ammessi dalla legge, nonché i requisiti di cittadinanza e moralità richiesti per la iscrizione negli albi stessi.