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LEGGE 29 aprile 1940, n. 496

Istituzione di elenchi autorizzati di agenti marittimi raccomandatari. (040U0496)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  21-6-1940 al: 6-5-1977
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Art. 1



Sono soggette alle disposizioni della presente legge tutte le ditte o società che, nei porti o rade del Regno, per mandato dell'armatore o del capitano, o del noleggiatore della nave che sia a ciò espressamente autorizzato, si occupano delle operazioni di raccomandazione di navi, della acquisizione o della consegna del carico, e della ricerca dei passeggeri.

La presente legge non si applica agli uffici o sedi succursali con personale proprio, delle aziende armatoriali esercenti servizi di navigazione in base a convenzioni con lo Stato o sui quali lo Stato, in forza delle convenzioni stesse o dei capitolati annessi o di leggi speciali, esercita un diretto controllo.